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04 ottobre 2020

Giurisprudenza di merito - Citazione del responsabile civile a richiesta della parte civile - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. sulla possibilità per l'imputato di citare l'assicurazione: manifesta infondatezza - Legge 24-2017 c.d. Gelli/Bianco - assenza dei decreti attuativi - inammissibilità (GUP Trapani, ordinanza 23.9.2020, Rg. 2420/2019)


Il responsabile civile, assicurazione privata, citato dalla parte civile va escluso dal processo penale per la mancata emanazione dei decreti attuativi della Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017)
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Per le medesime ragioni, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede che la citazione del responsabile civile possa avvenire su richiesta dell'imputato giusta l'obbligatorietà dell'assicurazione per la responsabilità professionale.



In assenza dei decreti attuativi della legge Gelli/Bianco (art. 12 comma 6, L. 24/2018) manca l'azione diretta e il danneggiato, costituitosi parte civile, non ha legittimazione alla citazione dell'assicurazione che garantisce la responsabilità dell’imputato (caso in materia di responsabilità sanitaria).
L'assenza dei decreti attuativi delle legge citata rende l'ipotesi in esame diversa e non sovrapponibile a quella che disciplina la materia della responsabilità civile automobilistica in relazione alla quale la Corte Costituzionale (sent. n. 112 del 1998) aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 83 c.p.p. nella parte in cui non consente che la citazione del responsabile civile avvenga su richiesta dell'imputato laddove l'istanza non sia avanzata dai soggetti (parte civile e PM) ai quali il potere è conferito dal codice di rito.
I precedenti della Consulta in materia sono conformi alla pronuncia del GUP di Trapani. La Corte Costituzionale ha infatti rigettato le questioni di legittimità costituzionale della norma (art. 83 c.p.p.) con riferimento alla materia del trasporto aereo (sent. n. 75 del 2001), della previdenza sociale (ord. n. 300 del 2004) e, da ultimo, della responsabilità civile del notaio (sent. n. 34 del 2018).

Contra

Di avviso diverso rispetto alla decisione qui commentata, l’ordinanza del tribunale di Palermo, sezione 3 penale, del 5 giugno 2020, che ha autorizzato la citazione del responsabile civile a richiesta dell'imputato senza sollevare incidente di legittimità costituzionale e sul rilievo che, su basi interpretative e giusta il precedente della Consulta (sent. n. 112/1998), è ammissibile la citazione del responsabile civile a richiesta dell'imputato esercente la professione sanitaria dopo la Legge Gelli/Bianco.
Per approfondimenti sulla pronuncia palermitana, rimandiamo al commento di Marika Schiavo sulla rivista Diritto di Difesa (rivista dell’Unione Camere Penali Italiane Diritto di difesa) al link in calce.

Di seguito i link dei documenti citati nell'articolo:

1. Sentenza C. Cost. n. 112 del 1998

2. Sentenza C. Cost. n. 75 del 2001

3. Ordinanza C. Cost. n. 300 del 2004

4. Sentenza C. Cost. n. 34 del 2018

5. Diritto di difesa (il contributo di Marika Schiavo)