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18 novembre 2020

Da remoto, cartolari e di presenza: lo schema riepilogativo delle udienze pandemiche. Indicazioni per gli operatori del diritto sotto il segno della confusione normativa







































Riceviamo dal dott. Lorenzo Jannelli, GIP del Tribunale di Palermo, lo schema che alleghiamo.


UDIENZA DA REMOTO o CARTOLARI (appello pandemico)

UDIENZA IN PRESENZA

  • Udienze camerali (127 c.p.p.) 

  • Udienza riesame (309 e 310 c.p.p) 

  • Udienze convalida d’arresto o fermo 

  • Udienza preliminare con consenso a remoto (anche art. 444 c.p.p., messa alla prova) 

  • Udienza dibattimentale (questioni preliminari, interlocutorie, dichiarazioni spontanee, istruttoria senza esame testi) con consenso a remoto 

  • Udienza incidenti esecuzione (666 c.p.p.) 

  • Udienza opposizione archiviazione (410 c.p.p.) 

  • Udienza rito direttissimo (449 c.p.p., che non abbiano ad oggetto discussioni con rito ordinario o abbreviato) 

  • Udienze convalida d’arresto o fermo 

  • Interrogatorio di garanzia (art. 294 c.p.p.) 

  • Udienza rito appello (senza istruttoria). [Udienza cartolare]

  • Udienza Istruttoria con esame testi\parti\consulenti Udienza riesame (309 e 310 c.p.p)

  • Discussione abbreviati (441 c.p.p.) 

  • Discussione finale rito ordinario (523 c.p.p.) 

  • Udienza preliminare senza consenso delle parti 

  • Udienza dibattimentale senza consenso delle parti 

  • Incidente probatorio (art. 392 c.p.p.) 

  • Udienza rito direttissimo (449 c.p.p., che non abbiano ad oggetto discussioni con rito ordinario o abbreviato) 

  • Udienza appello con attività istruttoria

  • Udienze appello con richiesta di discussione orale della causa (istruzioni al 👉link e al 👉link)


NB:  

A) le udienze preliminari e dibattimentali senza consenso e quelle istruttorie e di discussione finale  (abbreviato e dibattimento) possono comunque essere trattate mediante videocollegamento MVC  se si rientra nell’ambito applicativo di cui all’art. 146 bis (e 45 bis) disp. att. c.p.p. e se vi è  disponibilità di aule e da parte del DAP; 


B) La partecipazione all’udienza di soggetti privati della libertà è realizzata tendenzialmente da  remoto (“ove possibile”) anche senza consenso dell’indagato\imputato e del suo difensore (la  relazione tecnica al decreto specifica che la partecipazione può essere “sempre” disposta a mezzo  di collegamenti audiovisivi a distanza). 


C) Non è ammessa celebrazione processi da remoto per: 


1) udienze istruttorie con esame testi\consulenti\periti (mai, anche con il consenso);  

2) udienze di discussione per abbreviato o dibattimento (mai anche con il consenso)  

3) udienze preliminari o dibattimentali se gli interessati non vi consentono (in caso di processo plurisoggettivo, si ritiene che il mancato consenso di una delle parti alla celebrazione da remoto  impedisca la celebrazione da remoto del processo che dunque si celebra in presenza). Si badi che, nei casi sopra indicati, però, anche se non vi è il consenso alla celebrazione  dell’udienza da remoto, l’imputato detenuto può sempre partecipare da remoto (differente portati  dei commi: comma 4 -> partecipazione all’udienza del ristretto; comma 5 -> svolgimento udienza  per altre parti): le parti saranno presenti, il detenuto parteciperà da remoto;   

  D) Il co.9 dell’art. 221 dl. n.34/2020 è stato espressamente abrogato,     ma, benché non sia più prevista la necessaria presenza nello stesso luogo, di giudice, p.m. ed ausiliario (si prevede come  obbligatoria solo la presenza in ufficio dell’ausiliario), appare opportuna la presenza del giudice  quantomeno in ufficio accanto all’ausiliario. Presenza in ufficio ovviamente non equivale a  compresenza nella stessa aula d’udienza, con la conseguenza che il pubblico ministero ben può  collegarsi dalla sua stanza in ufficio. Il difensore potrà collegarsi da remoto da ovunque desideri,  ma deve consentire che l’imputato\indagato in stato di libertà o sottoposto a misura non  custodiale si colleghi dalla stessa postazione del difensore;

E) ciascun magistrato ha a disposizione un computer portatile con videocamera e microfono  incorporati che consente il collegamento da remoto e può collegarsi per l’udienza virtuale  dall’ufficio (anche dalla propria stanza, purché sia assicurato il suo supporto all’ausiliare).