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16 novembre 2020

Revisione della condanna patteggiata? Suum cuisque tribuere: assoluzione dei correi e rigetto della revisione richiesta dal patteggiante, condannato a pagare la CDA.


Con la sentenza che si annota, la Suprema Corte (Cass. pen.. Sez. II, 29682 del 29.9.2020) esclude che l’attuale perimetro della revisione, volta esclusivamente al prosciogliemmo del reo e non all’eliminazione di accidentalia delicti, sia irragionevole, ribadendo altresì che non è data revisione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti

Tuttavia val la pena richiamare brevemente il caso sottoposto al vaglio della Corte. 

L’istante aveva patteggiato una pena di anni tre per alcuni reati tra cui quello ostativo, ex art. 4 bis o.p., di estorsione aggravata dalla circostanza di più persone riunite. Sennonché, all’esito di separato giudizio, i presunti concorrenti nel reato venivano assolti, di talché il reato doveva ritenersi, secondo l’interessato, commesso in forma monosoggettiva. 

A tal punto veniva interposta richiesta di revisione, adducendo l’incostituzionalità dell’art. 631 c.p.p. nella parte in cui non prevede l’azionabilità della richiesta di revisione se volta a rimuovere una circostanza aggravante ostativa all’ottenimento di benefici in executivis.

La Corte distrettuale prima e poi la Corte di legittimità ritenevano inammissibile l’istanza.

I Giudici nomofilatici hanno svolto al riguardo diversi ordini di considerazioni: 

1) l’assoluzione dei presunti correi non comportava un contrasto tra giudicati, ex art. 630 c.p.p., ma una mera inconciliabilità logica degli stessi, estranea all’area della revisione; 

2) i limiti entro cui è ammessa la revisione, volta esclusivamente al proscioglimento, ove gli elementi sulla cui scorta è promossa siano accertati, sono del tutto conformi all’esigenza di bilanciare il favor innocentiae e le esigenze di stabilità del dispositivo;  

3) in ogni caso merita conferma l’esegesi a mente della quale la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. non è suscettibile di revisione, giacché la pronuncia è resa all’esito di una procedura in cui non si accerta la responsabilità penale dell’imputato. 

Infine la Corte ha ritenuto equo infliggere all’istante la sanzione di tre mila euro di multa.

Attesa la detenzione patita dall’interessato in forza di un’aggravante che pare smentita da altri giudicati, si ha la sensazione che resti violato il risalente principio del cuique suum tribuere.