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09 dicembre 2020

Errore materiale in sentenza di patteggiamento per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Chi ha la competenza a rimediare?


Quale rimedio, post riforma Orlando, se il Giudice del patteggiamento accoglie l’istanza delle parti di applicazione pena, ma dimentica di disporre la sospensione condizionale della medesima, cui le parti avevano subordinato la richiesta di patteggiamento? 

La Cassazione, investita di un ricorso in cui si prospettava il dedotto errore, ha ritenuto di potere rimediare essa stessa, disponendo la sospensione condizionale della pena, omessa dal Giudice. Peraltro la Corte ha sottolineato che nel caso di specie il dispositivo era stato corredato dalla contestuale motivazione, di talchè il primo ben poteva essere interpretato e integrato sulla base della motivazione (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 novembre – 1 dicembre 2020, n. 34012 Presidente Fumu – Relatore Tanga).

La soluzione pare senz’altro apprezzabile e tuttavia implicitamente conferma la criticabilità, sotto molteplici aspetti, della riforma Orlando in tema di patteggiamento. 

In particolare si deve rammentare che la novella aggiunse all’art. 130 c.p.p. il comma I bis a mente del quale <<quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d’ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la Corte di cassazione a norma dell’art. 619, comma 2>>.

Ora appare evidente che il caso affrontato dalla Corte di per sé non rientri nella previsione del citato comma, di talché la littera legis sembra precludere ogni emenda al Giudice che ha pronunciato il patteggiamento affetto dell’omissione. Ciò all’evidenza finisce per obbligare le parti a interporre ricorso per Cassazione per trovare rimedio all’errore. Al riguardo si rammenta che il <<difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza>> costituisce a tutt’oggi un caso consentito di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento. All’evidenza però una tale soluzione finisce per realizzare un obiettivo esattamente opposto a quella che il Legislatore del 2017 perseguiva: deflazionare le impugnazioni in Cassazione. 

Probabilmente ben conscia di ciò, in altra pronuncia resa a fronte di un ricorso interposto ante riforma, ma giudicato dopo essa, la Corte intese precisare che <<l’avere tipizzato quale particolare causa di correzione la rettifica della specie e della quantità della pena per errore di denominazione o di computo non sembra aver escluso l'applicazione dell'istituto disciplinato dall'art. 130 c.p.p. alla sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. se e quando ricorrano altre concrete ipotesi di errore materiale da emendare>> (cfr. Cassazione penale sez. I, ud. 25/06/2019, dep. 06/09/2019, n.37243).


Scarica la sentenza in commento (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 novembre – 1 dicembre 2020, n. 34012) al 👉 link