Sezioni

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09 febbraio 2021

Esecuzione del giudicato parziale nel caso di annullamento sul trattamento sanzionatorio: la sentenza delle Sezioni Unite n. 3423/2021




Le Sezioni Unite erano chiamate a pronunciarsi sul seguente quesito: «se, e a quali condizioni, possa darsi esecuzione alla sentenza di condanna in ordine alla quale la Corte di Cassazione, pronunciando l’annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono al trattamento sanzionatorio, abbia determinato, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., la formazione della cosa giudicata sulla affermazione di responsabilità e sulle parti che hanno connessione essenziale con la parte annullata».

La sentenza n. 3423/2021 delle Sezioni Unite ha affermato che: «in caso di annullamento parziale (art. 624 cod. proc. pen.), è eseguibile la pena principale irrogata in relazione a un capo (o a più capi) non in connessione essenziale con quelli attinti dall’annullamento parziale per il quale abbiano acquisito autorità di cosa giudicata l’affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, e la determinazione della pena principale, essendo questa immodificabile nel giudizio di rinvio e individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente o con l’ordinanza di cui all’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., può solo dichiarare, quando occorre, quali parti della sentenza parzialmente annullata sono diventate irrevocabili».

Nell'ampia motivazione posta a corredo della decisione, il Massimo consesso della Corte ha aderito alla tesi secondo cui anche i punti della sentenza possono integrare parti delle medesima suscettibili di passaggio in giudicato, ex art. 624 c.p.p.. Da ciò consegue che ove l'annullamento parziale non involva il punto relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato, in sede di giudizio di rinvio non potrà più rilevarsi alcuna causa di estinzione del reato. 

La Corte ha peraltro chiarito che la misura cautelare, cui l'accusato sia sottoposto al momento dell'irrevocabilità del punto attinente la sua responsabilità, non si trasforma per ciò solo in un inizio di esecuzione della pena. Ciò fa sì che fino alla definizione del giudizio di rinvio si applicherà la disciplina dei termini inerente le misure cautelari.