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28 maggio 2021

La Riforma del Processo penale - 9.1 Depositi e notifiche - Le risposte del giudice, Lorenzo Jannelli (*)

Per la rubrica "La Riforma del Processo Penale", pubblichiamo l'intervento del Giudice Lorenzo Jannelli relativo alla sezione "Depositi e notifiche" della riforma. La nuova rubrica sottopone alcune domande a un giudice, un pubblico ministero, un avvocato e ad un docente universitario.

Il piano completo dell'opera è consultabile sulla pagina dedicata di questo blog (link).
La proposte di riforma all'esame del Parlamento che troverete in questa sezione (la numero 9 Depositi e notifiche) riguardano le nuove "potenzialità" telematiche (al link la sezione dedicata del nostro blog con tutto ciò che occorre sapere) e il nuovo meccanismo del domicilio legale con tutte le conseguenze, anche in fatto di responsabilità, che ne derivano per il Difensore.


1L’art. 2 del disegno di legge conferma la possibilità, introdotta dalla normativa emergenziale, di depositare telematicamente atti e documenti, delegando però al Ministro della giustizia la facoltà di individuare i casi di deposito telematico obbligatorio. Ritiene opportuno prevedere dei casi di deposito telematico obbligatorio?

La libertà di forme nel deposito di atti è astrattamente unasoluzione ideale per non scontentare nessuno. Chiunque puòutilizzare le modalità di deposito più consone alle proprie necessità del momento per proporre una istanza nellacancelleria o nella segreteria di un ufficio giudiziario. Tuttavia la molteplicità di forme di deposito si scontra con l’esigenza di efficienza e celerità che il decreto delegato dovrà assicurare, esigenza connessa alla risposta giudiziale e, soprattutto, alla organizzazione dell’azione amministrativa ad essa collegata. Il disegno di legge prevede, invero, una regola generale di alternatività tra analogico e digitale (nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito di atti e documenti [deve poter] essere effettuato anche con modalità telematiche”), salvo eccezioni. Sarà il decreto delegato, dunque, a farci capire in che modo il Governo ha pensato di declinare tale libertà di forme. Resta il fatto che la duplicità di registri cartacei e telematici, da consultare, aggiornare e tenere sotto controllo, raddoppia il lavoro del personale amministrativo ingenera obiettivamente confusione.

Analogamente a quanto introdotto dalla disciplina emergenzialeil decreto legislativo prevede la possibilità di undeposito telematico obbligatorio, ma solo per alcune categorie di atti (la cui individuazione sarà rimessa a successivi decreti ministeriali – non regolamentari - emessi, stavoltaa seguito di un contraddittorio con il CNF e l’Avvocatura generale dello Stato; in tal senso, la modalità concertata è certamente più tranquillizzante per il foro, ma non pare confrontarsi con i dubbi sollevati da più parti in ordine alla individuazione da parte di una fonte non legislativa).

La prospettiva dell’approccio telematico (salve le eccezioni che possono verificarsi in caso di malfunzionamento e che sono regolate, secondo il d.l.da parte del dirigente dell’ufficio) pare, tuttavia, essere l’orizzonte verso cui proseguirà lentamente ma inesorabilmente il deposito degli atti penali, fino a quando non interverrà – e lo si auspicaimminente - un repository di atti che, analogamente a quanto avviene per il processo civile, costituisca il contesto digitale di ogni passaggio processuale. La previsione di casi di deposito obbligatorio (ma, pur sempre gradualesecondo le valutazioni rimesse al Ministro della giustizia di turno) può, dunque, non sembrare particolarmente liberale, ma può rivelarsi opportuna, anzi necessaria per favorire il passaggio a modalità d’azione che, altrimenti, verrebbero ostacolate da ostinate abitudini dicarattere cartaceo. Avvocato, quando ha depositato? A quale collega si è rivolto?” sono domande che il professionista, con l’avvento delle tecnologie digitali non dovrebbe più sentirsi porre se il mezzo di deposito è unico, telematico, facilmente controllabile da tutti attraverso un clic. Ovviamente sempre che il Ministero, parallelamente alle riforme tecnologiche, garantirà la presenza di adeguate risorse di personaleamministrativo che siano in grado di far funzionare le nuove tecnologie.

 

2Per ciò che attiene alla disciplina delle notifiche, il medesimo articolo mira a introdurre, dopo la prima notifica al prevenuto, un domicilio legale presso il difensore, salvo dei parziali temperamenti in caso di difesa di ufficio, non si rischia di creare una vasta sacca di “ignoranza” del processo?

Incurante del noto proverbio secondo cui presto e bene raro avviene, il disegno di legge delega si propone di spingere l’acceleratore per accorciare i tempi del processo penale e, dunque, pur mantenendo fermi i principi di origine convenzionale recentemente riconosciuti con riferimento al procedimento in absentia (tradottisi nella necessità di assicurare una conoscenza effettiva del procedimento da parte dell’imputato), muove da una considerazione difficilmente contestabile: la maggior parte dei rinvii viene decisa per problemi inerenti la disciplina sulle notificazioni, la cui diversa interpretazione (non sempre agevole come testimoniano le recenti SS.UU. n. 23948/2020 in tema di elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio) in sede di impugnazione rende, talvolta, interi percorsi processuali del tutto inutiliter dati, con inammissibile spreco di tempo e di risorse

Da tale consapevolezzasi parte per introdurre una ridefinizione degli oneri processuali connessi alle comunicazioni e notificazioni a soggetti diversi dall’imputato e, comunque, nelle notificazioni all’imputato successive alla prima, valorizzando il rapporto tra difensore e assistito e sussumendolo fino a farlo diventare rilevante ai fini della conoscenza delle stesse attività processualiIl disegno di legge si spinge ad ammettere con riferimento al nuovo regime di comunicazioni agili che l’obiettivo è “limitare tale forma di partecipazione degli atti ai soli casi in cui tra l’imputato e il professionista sussista un rapporto tendenzialmente solido o, comunque, la possibilità concreta di intrattenere unrapporto effettivo. È un sollievo per l’intera categoria che non sia richiesto un rapporto affettivo con il cliente. Fuori dalla battuta, ciò che appare rilevante è che, nell’impianto del disegno di legge, dopo l’avvenuta conoscenza del processo, l’assistito viene responsabilizzato ed è tenuto a comunicarerecapiti certi al proprio difensore di fiducia, il quale sarà a sua volta chiamato a fare da tramite con lui anche per le comunicazioni, ricevendo in cambio comunque un esplicito esonero da responsabilità per ogni difetto di comunicazione imputabile al cliente (il che suona vagamente tautologico; sarebbe il caso di indicare, quantomeno, una casistica di ipotesi di difetto di comunicazioni non imputabili al difensore). L’obiettivo della nuova disciplina èad avviso di chi scrive, senz’altro auspicabile, anche se l’onere processuale viene spostato sul difensore. Non si può non concordare, in effetti, che, una volta avviato il processo e garantita una conoscenza dello stesso da parte dell’imputato che ha scelto di costituire un rapporto professionale fiduciario, sia proprio il difensore il soggetto sul quale viene a gravare lo sforzo di far capire al proprio assistito il senso delle attività che si svolgono e la loro cadenza, curandosi anche di avvertire il cliente sulle novità che, di volta in volta, si verificano. Il disegno di legge formalizza questo importantissimo ruolo di fatto svolto dall’avvocato. Perplessità possono sorgere, tuttavia, quando, uscendo da una rappresentazione ideale dei rapporti tra difensore e assistito, si entri nel mondo reale e ci si accorga che il rapporto fiduciario è solo formalmente “effettivo” e “solido” ed è, in realtà, spesso equiparabile ad una corsa ad ostacoli o ad una caccia al tesoro, dell’avvocato che cerca il cliente o viceversa. Di questo livello di realtà, il disegno di legge n.2435 non sembra curarsi troppo, ma confidiamo che il decreto delegato possa rimediare e che stavolta, come detto sopra, non ci si trovi a dover rimpiangere la saggezza popolare ricordata dall’adagio iniziale.

 

(*) Lorenzo Jannelli, giudice per le indagini preliminari e per l’udienza preliminare del Tribunale di Palermo