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08 luglio 2021

Indicazioni sul calcolo della prescrizione in caso di recidiva qualificata


La Corte regolatrice ha ribadito un precedente del 2019 (Sez. 5, n. 44099 del 24/09/2019), a mente del quale il termine ordinario di prescrizione, lì dove sia stata contestata ed applicata una recidiva qualificata, è pari al massimo edittale aumentato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto dell’art. 99, con il limite, però, fissato dall’art. 99 c.p., comma 6. Ne deriva che l'AUMENTO sul termine ordinario di estinzione del reato, per effetto della recidiva, NON può superare il cumulo delle pene precedentemente irrogato (sentenza al link).

In forza di tali principi, nel caso sottoposto allo scrutinio di legittimità nel 2019, il termine ordinario di prescrizione per il reato di bancarotta nei confronti di un imputato, cui era stata applicata la recidiva specifica, è stato calcolato in anni 12, poiché la pena comminata per il precedente delitto era pari ad anni due.

In sintesi: in caso di recidiva qualificata per determinarsi il termine ordinario di prescrizione deve aversi riguardo al cumulo delle pene antecedentemente comminate, non oltre la metà del massimo della pena edittale o non oltre 2/3, nei casi di recidiva reiterata

Diversamente la Corte ha ritenuto NON condivisibile - alla stregua del tenore letterale dell’art. 157 c.p., comma 2, e art. 161 c.p., comma 2, - l'avviso di Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015, Fallani, Rv. 26551801, secondo cui in ossequio al principio del ne bis in idem sostanziale, la recidiva non può contemporaneamente operare sia sul termine ordinario di prescrizione ex art. 157 c.p., comma 2, che su quello prorogato, ai sensi dell’art. 161 c.p., comma 2.

Ne consegue che individuato il termine ordinario di prescrizione, secondo la regola prima descritta, gli atti interruttivi comporteranno un aumento per la recidiva, a seconda della tipologia, della metà o di due terzi.