Avevamo dato conto dell'ordinanza di remissione alle SS.UU. del seguente quesito:
"Se, in caso di concorso tra i fatti-reato di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma primo, n. 5,1, cod. pen., sussista un concorso di reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., o un reato complesso, ai sensi dell'art. 84, comma 1, cod. pen., che assorba integralmente il disvalore della fattispecie di cui all'art. 612-bis cod. pen. ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall'agente ai danni della medesima persona offesa." (ordinanza al link).
Nel caso sottoposto allo scrutinio di legittimità, i Giudici territoriali, nell'affermare la responsabilità penale dell'imputata in relazione ai delitti di omicidio aggravato e di atti persecutori, avevano ritenuto la sussistenza di concorso di reati, richiamando espressamente l'orientamento giurisprudenziale che esclude il rapporto di specialità tra i due delitti contestati.
Sussiste nondimeno altro orientamento, che, in consapevole antitesi col precedente, ha invece affermato il principio secondo cui ricorre un concorso apparente di norme tra il delitto di atti persecutori e quello di omicidi aggravato ex art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., che deve considerarsi quale reato complesso ai sensi dell'art. 84, comma primo, cod. pen., assorbendo integralmente il disvalore della fattispecie di cui all'art. 612-bis cod. pen., ove l'omicidio sia realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall'agente ai danni della medesima persona offesa (Sez. 3, n. 30931 del 13/10/2020, G., Rv. 280101).
Secondo l'informazione provvisoria n. 13/2021, il massimo consesso di legittimità ha fornito la seguente soluzione:
"La fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori da parte dell'agente nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma del delitto aggravato ai sensi degli artt. 575 e 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen. punito con la pena edittale dell'ergastolo, integra un reato complesso, ai sensi dell'art. 84, comma primo, cod. pen., in ragione della unitarietà del fatto". (informazione al link).