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13 settembre 2021

Se l'etilometro non è revisionato, l'imputato dev'essere assolto. Una importante lettura garantista del Tribunale di Venezia


Processato per guida in stato di ebbrezza (ipotesi da lett. c dell'art. 186 CdS), l'imputato è mandato assolto dal tribunale di Venezia (sentenza al link) sul rilievo che gli accertamenti sul tasso alcolemico vennero eseguiti con un'apparecchiatura non revisionata nei termini e alle condizioni di legge (DM 196/1990 e circolare 87/91 del 6 giugno 1991), come risultante dal libretto metrologico del quale la diesa aveva chiesto l'acquisizione.

Muovendo dalla considerazione che le "visite periodiche" cui l'apparecchiatura deve essere sottoposta costituiscono il presupposto di affidabilità della stessa, e ritenuto che l'accusa non era stato in grado di dimostrare altrimenti la idoneità dell'etilometro, il tribunale di Venezia ha assolto l'imputato perché ha ritenuto la inaffidabilità dei rilievi eseguiti oltre che integrato il ragionevole dubbio sulla prova del superamento della soglia di punibilità penale.

In sentenza si afferma inoltre che "ogni ulteriore percezione degli operanti (sui sintomi di assunzione di alcool da parte dell'imputato) [costituisce] ...  un'acquisizione recettiva suscettibile di essere contestata e comunque non idonea a comprovare rigorosamente la soglia di punibilità".