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25 ottobre 2021

La Corte offre alcune precisazioni in tema di violenza per abuso delle condizioni di inferiorità.


Con la sentenza che si annota (Cass. sez. III n. 37129 dep. 13 ottobre 2021), la Corte ribadisce che <<in tema di violenza sessuale su persona che si trova in stato di inferiorità fisica o psichica, l'induzione a compiere o a subire atti sessuali si realizza quando, con un comportamento attivo di persuasione sottile e subdola, l'agente spinge, istiga o convince la vittima ad aderire ad atti sessuali che diversamente non avrebbe compiuto (Sez.3, n. 38011 del 17/05/2019,Rv.277834 - 01; Sez.3,n. 38787 del 23/06/2015, Rv.264698 - 01)>>, aggiungendo però che <<l'induzione punibile, attuata mediante l'abuso, non si configura come attività di persuasione, ma come vera e propria sopraffazione nei confronti della vittima, la quale non è in grado di aderire perché convinta, ma soggiace al volere del soggetto attivo, ridotta a strumento di soddisfazione delle sue voglie (Sez. 3, n. 4426 del 13/5/1997, Masu, Rv. 208453, successive conformi Sez. 3, n. 20766 del 14/04/2010, T., Rv. 247654; Sez. 3, n. 32513 del 19.6.2002, P., Rv. 223101)>>. Con riguardo all'elemento dell'abuso, i Giudici nomofilattici hanno ribadito che lo stesso <<consiste nel doloso sfruttamento da parte dell'autore del reato, delle condizioni di menomazione della vittima, che viene strumentalizzata con l'obiettivo di accedere alla sua sfera intima a fini di soddisfacimento degli impulsi sessuali (cfr., tra le altre, sez.4, n. 40795 del 3/10/2008, Cecere, Rv. 241326; sez. 3, n. 2646 del 27/1/2004, Laffy, Rv. 227029)>> 

In sintesi, <<indurre ad un atto sessuale mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica altro non è che approfittare delle condizioni di inferiorità psichica e l'abuso si verifica quando le condizioni di inferiorità vengono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della sessualità della persona, che a causa della sua vulnerabilità connessa all'infermità psichica, viene ad essere utilizzata quale mezzo per soddisfare le voglie sessuali dell'autore del comportamento di induzione>>. 

Con riguardo al trattamento sanzionatorio, in particolare in tema di denegata con cessione della speciale attenuante di cui all'art. 609 bis u.c. , pur a fronte delle concesse circostanze attenuanti generiche, la sentenza precisa che <<ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità ..., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità.... Non sussiste, inoltre, incompatibilità tra la concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il diniego dell'ipotesi attenuata ..., essendo diversi i rispettivi criteri di concedibilità>>. 

Infatti, la Corte regolatrice ha affermato che mentre <<per la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche rilevano tutti i parametri indicati nell'art. 133 c.p., per la concedibilità dell'attenuante speciale rilevano solo gli elementi indicati nel comma 1 e non quelli indicati nel comma 2 del predetto articolo>>.