In questo blog ci siamo già occupati dell'arresto di legittimità che ritiene preclusa la costituzione di parte civile, non soltanto nelle udienze in cui l'oggetto del giudizio è ontologicamente ristretto alla decisione circa l'accoglibilità della richiesta di applicazione di pena, come la speciale udienza ex art. 447 c.p.p. (cfr. SS.UU.n.47803/2008), ma anche in tutti quei giudizi in cui ante udienza l'imputato e il Pubblico ministero abbiano concordato una richiesta di pena e la stessa sia stata portata a conoscenza del danneggiato (post al link)
La Corte regolatrice è tornata a pronunciarsi sul tema (cfr. cass.pen. sez. III, ud. 01/07/2021, dep. 09/09/2021, n.33445), rilevando che <<il criterio discretivo in ordine alla legittimità della costituzione del danneggiato come parte civile si incentra sulla preventiva conoscenza da parte di quest'ultimo della richiesta di patteggiamento, la quale soltanto deve ritenersi preclusiva all'attività processuale che verrebbe svolta in udienza, destinata in tal caso, facendo salvo, ovviamente, il caso di rigetto del patteggiamento da parte del Giudice, a non poter trovare alcuno sbocco con la condanna dell'imputato>> (sentenza al link).
Tuttavia, la Corte non ha chiarito se il mero deposito della comune istanza ex art. 444 c.p.p., al fascicolo processuale possa far ritenere la "preventiva conoscenza" atta a escludere l'azione civile o se invece necessiti comunque una comunicazione al danneggiato in ordine all'intervenuto accordo.
In tal senso Sez. V 25581/20 ha escluso che
la conoscenza preclusiva ricorra lì dove la consensuale istanza sia <<giunta
presso l'ufficio del Giudice dell'udienza preliminare qualche giorno prima o il
giorno stesso dell'udienza>>.