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07 ottobre 2021

La Corte regolatrice torna sul tema della preclusione a costituirsi parte civile

 


In questo blog ci siamo già occupati dell'arresto di legittimità che ritiene preclusa la costituzione di parte civile, non soltanto nelle udienze in cui l'oggetto del giudizio è ontologicamente ristretto alla decisione circa l'accoglibilità della richiesta di applicazione di pena, come la speciale udienza ex art. 447 c.p.p. (cfr. SS.UU.n.47803/2008), ma anche in tutti quei giudizi in cui ante udienza l'imputato e il Pubblico ministero abbiano concordato una richiesta di pena e la stessa sia stata portata a conoscenza del danneggiato (post al link) 

La Corte regolatrice è tornata a pronunciarsi sul tema (cfr. cass.pen. sez. III, ud. 01/07/2021, dep. 09/09/2021, n.33445), rilevando che <<il criterio discretivo in ordine alla legittimità della costituzione del danneggiato come parte civile si incentra sulla preventiva conoscenza da parte di quest'ultimo della richiesta di patteggiamento, la quale soltanto deve ritenersi preclusiva all'attività processuale che verrebbe svolta in udienza, destinata in tal caso, facendo salvo, ovviamente, il caso di rigetto del patteggiamento da parte del Giudice, a non poter trovare alcuno sbocco con la condanna dell'imputato>> (sentenza al link).

Tuttavia, la Corte non ha chiarito se il mero deposito della comune istanza ex art. 444 c.p.p., al fascicolo processuale possa far ritenere  la "preventiva conoscenza" atta a escludere l'azione civile o se invece necessiti comunque una comunicazione  al danneggiato in ordine all'intervenuto accordo.

In tal senso Sez. V 25581/20 ha escluso che la conoscenza preclusiva ricorra lì dove la consensuale istanza sia <<giunta presso l'ufficio del Giudice dell'udienza preliminare qualche giorno prima o il giorno stesso dell'udienza>>.

 A margine, è utile rilevare che nel caso odierno la Corte ha ritenuto, in linea astratta, il ricorso ammissibile. Infatti <<ad onta delle significative limitazioni alla censurabilità in cassazione della sentenza ex art. 444 c.p. derivanti dalla novella di cui alla L. n. 103 del 2017, perman(e) la possibilità di impugnare il capo della sentenza che concerne il profilo ... relativo alla condanna alle spese processuali>>. E ciò giacché, <<per come condivisibilmente sostenuto da Sez. 5, Sentenza n. 29394 del 10/05/2019 - dep. 04/07/2019, Rv. 276900, deve ritenersi che la limitazione dei motivi di impugnazione proponibili contro le sentenze di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448 c.p.p., comma 2 bis, riguardi soltanto le parti della decisione che riflettano il contenuto dell'accordo processuale tra il pubblico ministero e l'imputato e non le statuizioni estranee a tale accordo>>.