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13 ottobre 2021

📅 Salva la data 📅 L'ennesima riforma populista alla prova di tenuta costituzionale: udienza il 19 ottobre 2021 - di Marco Siragusa



C'è attesa per la decisione della Corte Costituzionale sul giudizio di legittimità costituzionale dell'ennesima riforma populista, quella sul giudizio abbreviato ostativo.

Il 19 ottobre si terrà l'udienza innanzi la Consulta chiamata a decidere sulla questione di legittimità costituzionale rimessa con ordinanza del 14 luglio 2020 dal GUP del Tribunale di Foggia sulla legittimità costituzionale dell'art. 438, c. 1° bis, codice di procedura penale, come introdotto da art. 1, c. 1°, lett. a), legge 12/04/2019, n. 33. Relatore è stato designato Francesco Viganò.

Com'è noto, a legislazione attuale, non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo né è prevista la possibilità di chiedere di definire il processo con giudizio abbreviato nelle ipotesi in cui ricorrano dati fattuali certi riferibili al fatto [modalità oggettive della condotta] ovvero alla persona dell'imputato [quale, nel caso in esame, il vizio parziale di mente], che consentano di ipotizzare l'irrogazione, in caso di condanna, di una pena diversa dall'ergastolo.

Sul piano della comunicazione mediatica la riforma era stata spesa – in nome della propaganda - come l’"abolizione degli sconti di pena per i delitti più gravi", oppure con il richiamo a-tecnico a esigenze di "certezza della pena" sotto lo slogan del "chi sbaglia, paga".

O tempora o mores: nell’era del populismo, il linguaggio del c.d. diritto penale no-limits (cfr. Vittorio Manes), imponeva il ricorso a espressioni di marketing comunicativo tanto efficaci quanto ingannevoli.

Proviamo a fare un sunto di quel che è stato.

La premialità del rito abbreviato risiedeva nell’esigenza di celerità e di rapida definizione della vicenda processuale, a fronte delle quali la rinuncia da parte dell’imputato alle garanzie costituzionali dell’accertamento dibattimentale (id est: il contraddittorio) veniva ricompensata, in caso di condanna, con la riduzione di un terzo della pena. Nel caso di delitti puniti con la pena dell’ergastolo, la ricompensa era quella della sostituzione del (fine) pena (mai) con la reclusione di trent’anni. Quest’ultimo premio era però stato eliminato dalla l. 4/2001 per i casi previsti dall’art. 72 c.p., con la previsione della pena dell’ergastolo anche per gli accertamenti di colpevolezza abbreviati, con la conseguenza che, in tale ipotesi, residuava il modesto beneficio della eliminazione dell’isolamento diurno

La nuova regola di giudizio, sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale, prevede invece che per l’accertamento dei delitti puniti con la pena dell’ergastolo Ã¨ imposta la verifica dibattimentale da parte del giudice naturale precostituito per legge: la Corte d’assise.

L’articolo 1 della legge ha modificato l’art. 438 c.p.p. e dispone che «non è ammesso il giudizio abbreviato per i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo».

Dall’impianto della novella legislativa si ricava come il rito abbreviato possa - ma sarebbe più corretto e prudente dire debba - essere richiesto dall’imputato o dal suo procuratore speciale anche nelle (sicure) ipotesi di inammissibilità. Infatti, secondo il novellato (e aggiunto) comma 6-ter dell’art. 438 c.p.p. «Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all’esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell’articolo 442, comma 2».

Semplificando: pare che la richiesta di giudizio abbreviato vada comunque versata agli atti per essere dichiarata inammissibile, salvo il “recupero” della premialità sanzionatoria in esito alla pronuncia di condanna dibattimentale.


L'inganno populista: come si è visto, non vi erano ragioni sistematiche a sostegno della novella legislativa che, al netto dell’effetto propagandistico, non sempre incide sul trattamento sanzionatorio (l’ergastolo era irrogabile già nel sistema pre-vigente) né sulla celerità del processo (che, anzi e come vedremo, dilata).

A fronte della negatoria di accesso al rito (inammissibile se la contestazione riguarda delitti puniti con l‘ergastolo anche per effetto delle circostanze aggravanti contestate), lo sconto di pena, in caso di condanna, può essere “concesso” in esito all’accertamento dibattimentale, con la conseguenza che attualmente la premialità non è più agganciata alla celerità del processo ma alla garanzia del giusto processo.


Per approfondimenti su Il Penalista "L'abbreviato che verrà" al link