La Quinta Sezione penale ha affermato che, secondo la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d. l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla l. 25 giugno 2020 n.70, i risultati delle intercettazioni telefoniche autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per ulteriori fatti-reato legati al primo dal vincolo della continuazione, rilevante ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., senza necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i correi.
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