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29 novembre 2021

Normativa pandemica: la Sesta sezione prova a mettere ordine alla confusione del Legislatore. Non si deve tener conto del giorno di entrata in vigore del decreto legge



La Sesta sezione penale (sentenza n. 40287/2021 al link) ha affermato che, ai fini del computo del termine di presentazione della richiesta di discussione orale o di partecipazione dell’imputato all’udienza, che l’art. 23, comma 6, d.l. 9 novembre 2020, n. 149, fissa, per i procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore dello stesso, in cinque giorni da tale data, trova applicazione, in assenza di una peculiare disciplina, il principio generale dell'ordinamento - di cui sono espressione gli artt. 172 cod. proc. pen. e 155 cod. proc. civ. - secondo il quale, non si deve tener conto del giorno di entrata in vigore del decreto medesimo.