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06 dicembre 2021

La domanda di oblazione formulata con l'opposizione al decreto penale è compatibile con la sentenza 129 c.p.p.


Con la sentenza di cui si dà notizia il GIP di Palermo (dr. Simone Alecci) conferma la <<compatibilità sistematica tra opposizione con domanda di oblazione e l'eventuale provvedimento pronunciato ai sensi dell' art. 129 della trama codicistica>>.

A sostegno della sua pronuncia il Decidente ha invocato tanto un arresto del Giudice delle leggi, che con decisione interpretativa ha ritenuto possibile l'emissione di pronunzia ex art. 129 nell'ambito del procedimenti di oblazione conseguente ad opposizione a decreto penale (Corte cost. 13.02.2015 n. 14), quanto un recente arresto di legittimità  <<che, nel sancire come in fase di opposizione il giudice è vincolato all'adozione degli atti di impulso tassativamente previsti dall'art. 464 c.p.p. (obbligati nell'an e nel quomodo) ha fatto espressamente salva l'ipotesi in cui con l'atto di opposizione si domandi l'ammissione all'oblazione>> (Corte cass.  29.01.2019 n. 34551).

A tali precedenti potrebbe aggiungersi anche  Cassazione penale sez. I - 15/01/2016, n. 23856, a mente della quale <<la pregnante correlazione tra la domanda di ammissione all'oblazione e l'obbligo della immediata declaratoria delle cause di non punibilità, rilevata nel citato arresto della Corte Costituzionale, impone pertanto, di ritenere senz'altro consentito l'innesto - in via incidentale nella richiesta di oblazione della istanza (di carattere assolutamente preliminare) orientata alla verifica dell'aspetto di maggior favore per l'instante (sentenza ex art. 129 c.p.p.) con irretrattabilità della domanda di oblazione lì dove il giudice investito della richiesta ritenga di disattendere la prioritaria prospettazione (quanto alla irrevocabilità della domanda di oblazione, in termini generali, Sez. 1, n. 29359 del 14.5.2009, rv 244826).

Ciò, peraltro, appare il frutto di una scelta tendente alla valorizzazione delle facoltà difensive nell'ambito esclusivo del procedimento per decreto, caratterizzato dalla assenza di contraddittorio sino al momento della notifica dell'atto giudiziale idoneo, se non opposto, a divenire irrevocabile, il che esclude la possibilità di esportare la ratio decidendi al di fuori del procedimento monitorio e della particolare sequenza di atti del giudice e poteri delle parti che lo caratterizza>>.

La puntuale soluzione adottata dal GIP palermitano appare apprezzabile anche in chiave deflattiva.