Le Sezioni Unite penali hanno affermato che le circostanze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 cod. pen., che con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto, devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se sono ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato da circostanza "privilegiata" se non ricorresse alcuna di dette circostanze.