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18 febbraio 2022

Ma che uso si fa del modello 45? Un articolo rilancia il dibattito- di Daniele Livreri

 


Questo blog ha costantemente dedicato particolare attenzione, nel cogliere i fenomeni giuridici, ai dati statistici. Proprio per questo abbiamo trovato particolarmente apprezzabile una recente pubblicazione della Professoressa Cristiana Valentini dal significativo titolo “Riforme, statistiche e altri demoni”.

In particolare ci pare che lo scritto abbia il pregio di divulgare i numeri, non altrimenti pubblici, delle iscrizioni a modello 45, imponendo una riflessione al riguardo.

Tuttavia, per una migliore intelligenza dei dubbi che le statistiche riportate nell’articolo suscitano, è opportuno fare un passo indietro:

il modello 45, il cui fondamento normativo risiederebbe in una lettura a contrario dell’art. 109 att. c.p.p. (cfr. circolare ministeriale dell’11.11.2016), è destinato alla iscrizione degli atti non costituenti notizia di reato e, per come risulta dalla circolare ministeriale del 21.04.2011, il Ministero ha sin dal 1989 cercato di precisare la natura sostanzialmente residuale di tale registro.

Infatti la circolare n. 533 del 18 ottobre 1989 (cd. circolare Vassalli), al momento del passaggio dal codice previgente a quello attuale, conteneva una raccomandazione affinché nel modello 45 venissero iscritti:

<<… con l’indicazione della data e del contenuto, tutti gli atti ed informative che non debbano essere iscritti nei registri delle notizie di reato relativi a persone note o ignote: tutti gli atti ed informative, cioè, del tutto privi di rilevanza penale (esposti o ricorsi in materia civile o amministrativa; esposti privi di senso, ovvero di contenuto abnorme o assurdo; atti riguardanti eventi accidentali, ecc.)>>, aggiungendo che <<nel caso in cui il P.M. ritenga che la notizia, già iscritta nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, richieda il compimento di indagini preliminari, PRIMA che queste vengano disposte dovrà essere fatta una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, ...>>.

L’impianto della circolare degli anni 80 del secolo scorso venne successivamente ribadito, chiarendo che, ai fini della iscrizione nel modello 45, rimaneva del tutto estranea ogni valutazione di fondatezza dell’esposto, giacché infatti, ove questo avesse soltanto in astratto contenuto una notizia di reato, per quanto prima facie infondata si sarebbe dovuto procedere all’iscrizione ex modello 21 (cfr. circolare ministeriale del 21.04.2011).

Successivamente il Ministero, con una circolare dell’11 novembre 2016  pur dando atto di <<elementi di inevitabile fluidità>> nella individuazione della notizia di reato e quindi del correlato obbligo di iscrizione a modello 21, ha ribadito che il modello 45 <<è deputato alla registrazione di atti e annotazioni “del tutto privi di rilevanza penale”>>.

Sostanzialmente anche la circolare n. 3225/17 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha confermato la natura residuale dell’iscrizione a modello 45, affermando che alla stessa si potrà ricorrere soltanto <<quando un fatto non è descritto nei suoi termini minimi o è irrimediabilmente confuso ovvero quando neppure in astratto sia configurabile la sussunzione di tale fatto in una fattispecie incriminatrice>> (cfr. pag. 7).

Nondimeno la già citata circolare ministeriale del 2016 evidenziava <<la significativa variabilità dei rapporti percentuali tra le iscrizioni operate dai diversi uffici di procura nel registro delle notizie di reato relative a soggetti identificati (mod. 21) e le iscrizioni operate nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45)>>.

Infatti, a fronte di una media nazionale del 24% di iscrizioni a modello 45 rispetto a quelle a modello 21, i dati in possesso del Ministero raffiguravano <<percentuali assai differenziate su base locale: in alcuni uffici le iscrizioni nel registro degli atti non costituenti notizia di reato rappresentano una percentuale molto ridotta (pochi punti percentuali); in altri esse rappresentano il 40% del totale>>.

In realtà si tratta di una questione annosa se è vero che essa era già stata sollevata nella relazione del procuratore generale sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2009 ove si evidenziava che <<i distretti del Nord fanno registrare un rapporto medio tra “registro noti” e “mod. 45” di 17,44 (ciò significa che per ogni 100 iscrizioni a noti ve ne sono 17,44 a mod. 45), il Centro di 22,47 e il Sud di 39,19; la media nazionale è di 24,96>>.

Simili percentuali lasciavano facilmente escludere che le iscrizioni al modello degli atti non costituenti notizie di reato costituissero una frazione residuale rispetto a quelle a mod. 21.

A conferma di ciò si può osservare che dalla tabella consegnata dal ministero alla prof. ssa Valentini emerge che nel quinquennio 2015-2020 gli atti iscritti a modello 45 non sono MAI stati INFERIORI a 300.000.   

Si tratta di dati che rendono cogente un dibattito sul ricorso al modello degli atti non costituenti notizie di reato

Al riguardo non sfugga che nella citata relazione del procuratore generale presso la Corte di cassazione si è rilevato, a proposito delle iscrizioni a mod. 45, che <<una parte consistente di queste viene, infatti, definita non con cestinazione (e cioè con provvedimento dello stesso pubblico ministero, non trattandosi di notizia di reato) ma con richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari: dato che sembrerebbe derivare dalla valutazione di sussistenza di ipotesi di reato e dallo svolgimento di attività di indagine, pur senza variazione di iscrizione>>.

Ed allora è lecito chiedersi per cosa sia utilizzato il modello 45. Non pare infatti ipotizzabile che sui tavoli dei Procuratori giungano 300.000 esposti che non contengano neppure in astratto una notizia di reato.

Il registro de quo è forse impiegato come una sorta di file temporaneo in attesa di potere svolgere le indagini? E' uno strumento di garanzia per il soggetto denunciato, per evitare che sia pregiudicato da iscrizioni imposte dal denunciante, fosse anche la polizia giudiziaria? Oppure è uno strumento con cui si eludono le garanzie del denunciato? Ancora: è un mezzo di cestinazione della notizie infondate al di fuori dei controlli del GIP?

Al riguardo sarebbe utile sapere quale sia l’esito delle iscrizione a modello 45 in particolare in che percentuale tornano a modello 21? Ma sul punto non ci si può esimere dal rilevare che, per quanto riportato nello scritto della prof.ssa Valentini, <<la DGStat ha dichiarato che non sono mai stati raccolti i dati numerici relativi alle diverse modalità di definizione dei procedimenti iscritti a mod. 45>>.

La necessità di chiarire le prassi di iscrizione appare ancora più urgente sol che si pensi che con la riforma c.d. Cartabia il Governo è delegato a <<precisare i presupposti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso e' attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformita' delle iscrizioni>>.