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14 marzo 2022

I limiti alla pignorabilità della "prima casa" non riguardano la confisca penale.

 

 

 

Con la pronuncia n. 6765 del 2022 (sentenza al link), la terza sezione penale della S.C. ha affermato che il limite alla pignorabilità di cui all' art. 76 comma 1, Dpr 602/73 riguarda soltanto le espropriazioni da parte del fisco e non si applica alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né al sequestro preventivo ad essa preordinato.

A sostegno di tale dictum, la Corte ha precisato che la limitazione regolamentare riguarda il debito verso il fisco, mentre le misure reali penali il profitto del reato, id est il risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale. 
La Corte ha in ogni caso precisato che il limite posto dal regolamento all'espropriazione immobiliare attiene non già alla "prima casa", ma all' "unico immobile di proprietà del debitore ". Si tratta all' evidenza di concetti diversi, dacché l' ultimo di essi concerne la consistenza complessiva del patrimonio del debitore e non semplicemente la qualificazione del singolo immobile oggetto di pignoramento.
Infine la pronunzia ha ribadito che il sequestro preventivo può avere ad oggetto anche i beni inclusi nel fondo patrimoniale familiare.