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07 marzo 2022

Peculato degli albergatori: la sentenza del Tribunale di Siracusa che va oltre la novella legislativa - di Giorgio Albeggiani, Francesco Prestigiacomo, Sebastiano Greco e Dario Giuliano

 



Il tema del "peculato degli albergatori" è uno degli argomenti che più hanno impegnato la giurisprudenza e la dottrina nel recente passato.
Dopo la pronuncia di merito del GUP di Trapani (link) e l'anticipazione della recentissima decisione (al link) della Corte di Cassazione (sentenza non ancora depositata) che ha annullato senza rinvio una sentenza di patteggiamento ritenendo che il "fatto non è più previsto dalla legge come reato", pubblichiamo la sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste” del Tribunale di Siracusa.
La decisione si segnala non solo perché dà doverosamente atto della novella legislativa, ma soprattutto perché prende posizione sulla "qualifica" del possesso del danaro (imposta di soggiorno) da parte dell'albergatore. 
Pare di leggere tra le righe che il Tribunale aretuseo avrebbe condivisibilmente assolto al di là della sopravvenienza legislativa.

§§
Nel ringraziare i colleghi che ci hanno segnalato il precedente, pubblichiamo il loro commento:

Il Tribunale di Siracusa, Sezione Penale, in composizione collegiale, in persona del Presidente Dott.ssa Carla A.F. Frau, con la sentenza n. 449/2022 Reg. Sent. del 14 febbraio 2022 (sentenza di S. Valentino) ha assolto “ perché il fatto non sussiste” i gestori di una struttura alberghiera accusati di peculato, per aver omesso di versare l’imposta di soggiorno da loro riscossa dai clienti negli anni 2015 – 2019.

Il Tribunale affronta il tema della qualifica soggettiva del gestore della struttura alberghiera, se in termini di incaricato di pubblico servizio o di mero responsabile del pagamento della imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

La sentenza, in punto di diritto, risulta essere interessante perché non si limita all’applicazione della legge di interpretazione autentica di cui all’art. 5 quinquies DL 146 del 2021 (decreto fiscale) convertito con la legge n. 215/2021, del comma 1 ter dell’art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 “ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento della imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e che si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020

Il Tribunale, infatti,  ripercorrendo l’articolato percorso argomentativo tracciato da una importante pronuncia di legittimità (v. Cass. Penale 13 ottobre 2020, dep. 11 maggio 2021, n. 18320, Fidelbo pres., Giordano rel.) ha ritenuto che gli imputati dovessero essere assolti con formula più ampia, poiché ab origine gli stessi non avrebbero mai rivestito la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Invero, l’elemento di specificità del citato indirizzo giurisprudenziale risiede nell’avere sottolineato - ai fini della qualificazione soggettiva del gestore della struttura come incaricato di pubblico servizio - l’esigenza di una attenta valorizzazione del contenuto del Regolamento Comunale,  dal quale evincere se vi sia stato uno specifico incarico da parte della Pubblica amministrazione, e quindi se e quali sarebbero stati  i connotati pubblicistici dell’attività svolta dall’albergatore nella duplice fase della riscossione e versamento dell’imposta.

L’attenta analisi del relativo Regolamento del Comune di Siracusa, nel caso che ci occupa, ha consentito di rilevare come non vi fossero elementi da cui ricavare la presenza “di elementi da cui ritenere esistente l’esercizio di poteri pubblicistici latu (sic) sensu nella fase della determinazione  e versamento dell’imposta dell’importo dovuto” idonei a fondare la qualifica soggettiva (quella, appunto, di incaricato di pubblico servizio) necessaria alla integrazione della fattispecie di peculato.