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29 aprile 2022

L'aspecificità dei motivi è causa di inammissibilità dell'appello.


 

Con recente arresto la Corte regolatrice (Sez. 4 Num. 15204 Anno 2022 data udienza: 07/04/2022, sentenza al link ) ha confermato la pronuncia della Corte di appello di Palermo con cui era stato dichiarato inammissibile, per aspecificità, l'appello dell'imputato, che aveva riportato condanna per furto dacché aveva realizzato un allaccio abusivo in un immobile occupato sine titulo

Nel caso di specie la Corte territoriale ha dichiarato l'appello inammissibile perchè il prevenuto, adducendo l'inesistenza di una prova certa della sua responsabilità, pur a fronte di elementi probatori assai preganti, tra cui la confessione dell'imputato, aveva del tutto ignorato le risultanze dibattimentali.

Analogamente per la Corte distrettuale, il motivo di censura con cui si invocava lo stato di bisogno non si confrontava con le risultanze della prima sentenza.

Avverso la sentenza il difensore dell'imputato interponeva  un motivo unico di ricorso, con il quale  deduceva <<inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, inutilizzabilità, nullità o decadenza, sia in relazione al motivo con il quale si era invocata l'assoluzione dell'imputato, che avuto riguardo alla censura con la quale si era invocato lo stato di necessità>>. 

Nel dichiarare la inammissibilità del ricorso, la Corte ha osservato che  <<in linea generale, deve dirsi ormai definitivamente chiarito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato [cfr. Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, richiamata anche nel provvedimento censurato]>>.

Nel caso di specie, per la Corte di cassazione il giudizio di inammissibilità del giudice distrettuale era immune da censure poichè <<la Corte territoriale ha rilevato il vizio di aspecificità dell'appello, partendo dalla dirimente considerazione che il gravame non rassegnava alcuna critica effettiva rispetto alle ragioni della decisione contestata, del tutto pretermesse nell'esposizione difensiva ed era come tale inidoneo a instaurare il contraddittorio nel giudizio di impugnazione>>.