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15 aprile 2022

Nessuna nullità per l'erronea indicazione del giorno della comparizione, se l'errore è riconoscibile e non suscita incertezze

 

Con la sentenza che si annota (Sez. 4 Num. 13215 Anno 2022) la Corte, dando continuità ad un precedente arresto, ha ritenuto che l'erronea indicazione, contenuta nel decreto di citazione a giudizio, del giorno della comparizione non causa nullità se è pienamente riconoscibile e non sorga alcuna incertezza in ordine alla data effettiva di comparizione (sentenza al link). 

Nel caso di specie nel decreto di citazione a giudizio era indicata quale data di comparizione quella del 13 febbraio 2016, lì dove il decreto era stato emesso ad agosto 2016. Peraltro nel caso di specie l'udienza del 13 febbraio 2017 non si tenne per un impedimento del giudice e fu rinviata d'ufficio al 15 maggio 2017 con provvedimento del 2 febbraio 2017 che, il 9 febbraio 2017, la cancelleria consegnò in copia al difensore di fiducia in proprio e quale domiciliatario dell'imputato.