La Sesta Sezione penale, in tema di disciplina emergenziale per il contrasto alla pandemia da COVID-19, ha affermato che, nel giudizio cartolare d’appello, è legittima la richiesta di partecipazione all’udienza formulata personalmente dall’imputato detenuto, non essendo sanzionata con l’inammissibilità o con l’irricevibilità la difformità dal modello legale previsto dall’art. 23, comma 4, del d.l. 9 novembre 2020, n. 149, conv. con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176.