Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona: - la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest’ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio; - in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, la notifica di cui all’art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen., in ragione delle sue finalità eminentemente informative e partecipative al processo, deve essere effettuata, con le stesse modalità previste per la vittima, ai prossimi congiunti o alla persona a quella legata da relazione affettiva e stabilmente convivente.