La Corte di cassazione (Cass. pen., sez. VI, 6 aprile 2022 n. 19853), mutando il suo precedente orientamento (cfr. Cass., sez. V, 04.12.2018, n. 11251, Conti, in C.E.D. Cass., n. 276036), ha affermato che la causa di estinzione del reato, per intervenuta remissione della querela, prevale sulla inammissibilità del ricorso proposto avverso una sentenza di patteggiamento, non ancora passata in giudicato, per motivi diversi da quelli consentiti e quindi inammissibili. All'uopo la Corte ha richiamato il precedente delle SS.UU., 25.02.2004, n. 24246, Chiasserini, in C.E.D. Cass., n. 227681, a mente del quale è stato riconosciuto un particolare status alla declaratoria di non punibilità ex art. 129 c.p.p. per sopravvenuta remissione di querela, tale da farla prevalere rispetto a eventuali cause di inammissibilità. Con la sentenza della VI sezione tale status viene accordato anche nel caso di impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento (sentenza al link).