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19 settembre 2022

Malversazione a danno dello Stato – Finanziamento erogato ai sensi dell’art. 13, lett. m), d.l. n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020 – Destinazione delle somme a finalità diverse – Configurabilità del reato.

 


La Sesta Sezione penale, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, ha affermato che integra il reato di malversazione a danno dello Stato la condotta di chi, avendo ricevuto da un istituto di credito un finanziamento assistito dalla garanzia pubblica rilasciata dal Fondo per le Piccole e Medie Imprese, ai sensi dell’art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. decreto liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, impieghi le somme per finalità diverse da quelle cui detto finanziamento è destinato per legge.