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19 ottobre 2022

❗Riforma Cartabia: disciplina transitoria messa alla prova - ❗ ATTENZIONE ❗ al termine di decadenza



Com'è noto, la riforma ha ampliato il novero di reati suscettibili di estinzione attraverso la c.d. messa alla prova, attraverso l'ampliamento del catalogo di cui all'art. 550 c.p.p..

Gli scopi deflattivi che animano la riforma hanno indotto il legislatore ad introdurre una norma transitoria  con cui si prevede che le nuove norme operino anche per i processi in corsi, anche in appello. Ma quando va proposta la domanda ? 

Sembra di potere distinguere due situazioni: 

1)  NON vi è stata dichiarazione di apertura del dibattimento. In questo caso varrà il termine consueto di proposizione della domanda; 

2) è intervenuta dichiarazione di apertura del dibattimento. L'istanza andrà proposta, a pena di decadenza, alla prima udienza successiva alla entrata in vigore della riforma e comunque entro 45 gg. dall'entrata in vigore della stessa con deposito in cancelleria.  


Riportiamo infra per quanto di interesse, la norma in questione.      

Art. 90  Disposizioni transitorie in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 32 del presente decreto legislativo che estendono la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati si applicano anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 2. Se sono già decorsi i termini di cui all’articolo 464 bis, comma 2, del codice di procedura penale, l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il predetto termine. 3. Omissis