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14 novembre 2022

Le inammissibilità che verranno.


La riforma conferma l'impostazione di fondo che da diversi lustri anima la giurisprudenza e il legislatore: ridurre il numero di impugnazioni, agendo sulla leva dell'inammissibilità.

Al riguardo la novella è intervenuta sull'art. 581 c.p.p. introducendo tre nuove ipotesi di inammissibilità, sub commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

Questo il testo novellato.

Art. 581 Forma dell'impugnazione

1. L’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l’enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:

a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione;

b) delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea

valutazione;

c) delle richieste, anche istruttorie;

d) dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

1-bis. L’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiestanon sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.

1-ter. Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio>>.     

L'intervento normativo suscita diverse perplessità. 

Anzitutto v'è da chiedersi se, nonostante la loro collocazione nel titolo dedicato alle impugnazioni in generale, i nuovi enunciati normativi non riguardino in realtà esclusivamente l'appello

Di ciò non può dubitarsi con riferimento all'ipotesi di cui al comma 1 bis, per via dello stesso tenore letterale dell'enunciato normativo, ma invero altrettanto deve ritenersi con riguardo all'ipotesi sub 1-ter, posto che la  norma prevede l'elezione o la dichiarazione di domicilio al fine esclusivo della notifica del decreto di citazione a giudizio e quindi dell'atto introduttivo dell'appello. In ogni caso, non avrebbe alcun senso ritenere che la norma possa riferirsi anche al giudizio di cassazione, per la semplice ragione che, per tale giudizio, l'imputato non ha diritto alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza. Né vale obiettare che la previsione normativa potrebbe applicarsi per il caso in cui il ricorrente sia assistito da un difensore d'ufficio, considerando che per la giurisprudenza di legittimità in tal caso anche l'imputato deve essere destinatario dell'avviso di fissazione dell'udienza (Cassazione penale sez. V  28 maggio 2010 n. 29763): infatti il nuovo art. 161 c.p.p. prevede che tutti gli avvisi diversi da quelli esplicitamente indicati nella stessa norma debbano essere notificati presso il difensore, anche se d'ufficio. 

In sintesi non avrebbe senso prevedere che l'imputato indichi, peraltro a pena di inammissibilità, un domicilio al fine di una notifica di cui non è destinatario. 

Per ciò che attiene alla previsione di cui al comma 1 quater forse si potrebbe ritenere che la disposizione conservi una sua operatività anche per il giudizio di cassazione, nei limiti in cui si voglia che l'imputato, rimasto assente nel giudizio di appello, manifesti esplicitamente la sua volontà che la sentenza distrettuale sia impugnata.

In ogni caso pare che anche l'imputato che abbia già eletto o dichiarato domicilio per l'udienza preliminare o per il primo grado di giudizio debba nuovamente provvedere all'elezione o dichiarazione in vista dell'impugnazione. In tal senso sembra soccorrere anche la disposizione dell'art. 157 ter u.c., secondo cui <<in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell’articolo 581, commi 1-ter e 1quater>>. Tuttavia v'è da chiedersi se in caso di annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di cassazione in favore del primo giudice riviva la precedente dichiarazione, posto che l'elezione ex art. 581 è operata ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Nel complesso, per come rilevato, l'intento del legislatore sembra quello di scoraggiare o comunque complicare l'utilizzo delle impugnazioni e così però si <<rischia di coincidere pericolosamente con una limitazione del diritto al controllo sulla decisione giudiziale>> (così N. Cascini, in "La Riforma Cartabia", a cura di G. Spangher, ed. Pacini). Ciò a maggior ragione in caso di difesa di ufficio in cui l'assenza di contatti tra l'imputato e il difensore difficilmente potrà essere rimediata dalla prevista proroga di quindici giorni in favore del difensore dell'assente per proporre impugnazione (art. 585 1 bis). Né tantomeno la prospettata lesione può dirsi bilanciata dai rimedi post iudicatum, a muovere dall'avviso al condannato giudicato in assenza che, ove ne ricorrano le condizioni, potrà richiedere la restituzione in termini o la rescissione del giudicato (cfr. art. 656 c.p.p.) e ciò sebbene la relazione ministeriale sembri mostrare un diverso avviso, lì dove esplicitamente afferma che <<si è ovviamente estesa l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto, che hanno introdotto (a compensazione del maggior onere previsto per impugnare) il diritto ad una impugnazione tardiva>>.     

Sul tema si segnala come non siano mancate sin da subito prese di posizioni di forte stigmatizzazione della norma, invitando i difensori non muniti, senza colpa, di mandato ad impugnare a proporre comunque appello, eccependo apposita questione di legittimità costituzionale per violazione delle norme internazionali che assicurano un doppio esame di merito (cfr. F. Maisano, Prime note critiche sull'appello inammissibile, in Giurisprudenza penale).

Con apposita norma transitoria (art. 89 D.l.vo) si è previsto che i commi 1-ter e 1-quater si applichino soltanto alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma.  

Delicate questioni, anche di ordine sistematico, pone la nuova previsione di cui al comma 1 bis, in ordine alla inammissibilità per aspecificità dei motivi.  

Ovviamente, in questa sede, il tema può essere affrontato in modo cursorio, rinviando ad approfonditi contributi (P. Ferrua, in "La Giustizia Penale", 2022, in corso di pubblicazione):

- l'appello "slitta" verso un giudizio sulla sentenza più che sulla imputazione;

- il requisito, previsto a pena di inammissibilità, della enunciazione in forma puntuale ed esplicita dei rilievi critici alla sentenza rischia di un aprire a declaratorie di inammissibilità sul merito dell'appello (per F. Maisano, Prime note critiche sull'appello inammissibile, in Giurisprudenza penale,<<usare la clava dell’inammissibilità se i motivi non sono sufficientemente persuasivi è una inaccettabile e pericolosissima fuga dal giudizio di merito che è tipico del grado>>)

-  il riferimento ad ogni richiesta potrebbe agevolare impieghi frazionati della inammissibilità, riferita non più ad un atto unitario (l'impugnazione) ma al singolo motivo e alle conseguenti richieste, con immaginabili ricadute in tema di prescrizione. La tesi dell'impiego frazionato della inammissibilità è esplicitamente adottata nel documento sull'appello elaborato dall'Ufficio studi della Corte di appello di Milano.   

Non sono previste disposizioni transitorie per tale causa di inammissibilità. Si ritiene però che essa non possa applicarsi ai giudizi in corso, ma soltanto agli appelli proposti successivamente alla entrata in vigore della riforma. Tuttavia, non sono mancate prese di posizioni di segno contrario, le quali hanno fatto leva sulla natura meramente esplicativa della novella rispetto alla previsione contenuta nel comma 1 lett. d) del medesimo articolo 581 (ci si riferisce segnatamente al testo elaborato dall'Ufficio studi della Corte di appello di Milano)     

Dall'esame complessivo delle norme può ritenersi che il legislatore, consapevole di un uso teleologico, cui si è assistito negli anni nel giudizio in cassazione, della inammissibilità e forse anche considerando il suo possibile impiego in relazione alla improcedibilità (si vedano in tal senso le osservazioni dispiegate da P. Ferrua nel corso del nostro webinar sulla "Inammissibilità innanzi alla Corte di Cassazione") ben avrebbe potuto essere più guardingo nel ricorrervi. Ma forse la riforma, concepita con l'obbligo di ridurre i tempi della giustizia, ha visto proprio in quella discutibile esperienza un modello.