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23 dicembre 2022

Non è abuso del processo chiedere un rinvio per rendere l'esame dei testi citati e non comparsi


L'abuso del processo, quale vizio di carattere "innominato", in tanto può determinare una sanzione in quanto attenga all'esercizio di una facoltà che sia strettamente correlata al vizio (per sviamento o frode della funzione) processualmente accertato (S.U., n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rv. 251496). Pertanto, se una tale ipotesi può ricorrere nel caso dell'imputato il quale, al fine di ottenere il rinvio dell'udienza fissato per rendere l'esame, adduca un impedimento che, in realtà, si rivela essere espressivo di un preordinato intento dilatorio, altrettanto non può affermarsi a proposito dell'assenza ingiustificata dei testimoni della difesa, ritualmente citati, a fronte della quale l'ordinamento processuale prevede appositi rimedi, potendo il giudice disporre l'accompagnamento coattivo dei testi non comparsi senza addurre alcun legittimo impedimento, condannandoli anche all'ammenda ed alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

Né, poi, può ritenersi configurata, ad adiuvandum, l'ipotesi dell'abuso del processo attribuendosi natura strumentale e pregiudizievole a scelte processuali, quali quella: di richiedere un termine a difesa laddove la nomina sia avvenuta a ridosso di un processo complesso e delicato e non sia stata preceduta o seguita da un anomalo avvicendamento di difensori secondo uno schema reiterato e non giustificato da alcuna reale esigenza difensiva; di formulare eccezioni relative alla notifica degli atti processuali, ovvero ad ipotesi di nullità ed inutilizzabilità degli atti, poi ritualmente rigettate dal giudice di merito con motivate ordinanze e riconducibili alla ordinaria dialettica processuale e all'esercizio degli strumenti difensivi che, in relazione anche ai tempi di svolgimento del processo ed al numero delle udienze al riguardo tenute, non appaiono finalizzate ad assumere la veste di una reiterazione tendenzialmente infinita delle attività processuali.

Scarica la sentenza Cass. pen., Sez. II, n. 36325/2022 al link