La Quinta Sezione penale, in tema di mezzi di prova, ha affermato che la nomina, nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, di un solo perito e non di un collegio in violazione del disposto dell’art. 15, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, non è causa di nullità dell’elaborato peritale, in quanto non espressamente prevista, né incide sulla sua affidabilità, risultando esso comunque idoneo ad offrire al giudice le conoscenze scientifiche necessarie a una compiuta valutazione dei fatti oggetto di giudizio.