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15 gennaio 2023

APPUNTI IN TEMA DI NOTIFICHE AL PREVENUTO

La Riforma ha ridisegnato il sistema delle notifiche sostanzialmente lungo due direttrici: 

1) privilegiare la notifica degli atti destinati alle parti presso l'avvocato (indifferentemente, nel caso del prevenuto, se l'assistenza sia d'ufficio o di fiducia), salve le eccezioni previste in armonia con la disciplina dell'assenza. In altri termini è stato introdotto, per taluni atti, un domicilio ex lege;  

2) estendere il ricorso alla modalità telematica della notifica (ex art. 148 I co. c.p.p.).

Il complesso delle norme che regolano l'istituto non sempre risulta di agevole lettura ed allora proviamo a offrirne una versione semplificata per ciò che concerne le notifiche dirette al prevenuto. 

Conviene anzitutto distinguere il caso dell’imputato detenuto da quello in cui il prevenuto non sia privato della libertà.

 

IMPUTATO DETENUTO

Notifiche dirette all'imputato DETENUTO, anche se per altra causa, in un istituto penitenziario :

SEMPRE COPIA ALLA PERSONA (art. 156 I co. c.p.p.);

Notifiche dirette all'imputato DETENUTO, anche se per altra causa, NON in un istituto penitenziario :

si procederà EX ART. 157 e NON si potrà ricorrere alla pec (art. 156 III co. c.p.p.).

 

IMPUTATO NON DETENUTO

Per ciò che concerne l’imputato non detenuto, per comprendere come avverranno le notifiche, bisogna anzitutto chiedersi se la p.g., nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, abbia già proceduto ai DUE incombenti ex art. 161, che infra riportiamo.   

161 comma 01. <<La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se e' nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorita' giudiziaria procedente, ne da' comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonche' di informarlo di ogni successivo mutamento.

161 comma 1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna...>>.

AVREMO ALLORA DUE IPOTESI 

1) SI E' PROCEDUTO AGLI INCOMBENTI 161.

Se la p.g. ha formulato tanto l'avvertimento di cui al 161 01, quanto l'invito ai sensi del successivo comma 1, si avranno un domicilio dichiarato o eletto per le notifiche degli atti introduttivi e del d.p., quanto un domicilio legale, presso il difensore di fiducia o di ufficio, per tutte le altre notifiche

2) NON SI E' PROCEDUTO AGLI INCOMBENTI 161.

In questa ipotesi si deve procedere ad ulteriori distinzioni. 

2.1) PRIMA NOTIFICAZIONE 

    Se l'imputato NON HA ricevuto l'avviso art. 161 co. 01, la prima notifica, a prescindere dal contenuto della medesima, sarà a lui destinata, se possibile a mezzo pec (arg. 157 I co.), altrimenti nei luoghi di cui all’ art. 157 c.p.p.. Tuttavia, proprio al fine di attivare il domicilio legale presso il difensore con la notifica del primo atto, l'a.g. darà l'avvertimento di cui al 161 01 (cfr. art. 157 comma 8 ter c.p.p.).

 2.2) NOTIFICAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA

Effettuata la prima notificazione, per le successive si dovrà avere riguardo alla tipologia di atto da notificare.

2.2.1) ATTI INTRODUTTIVI E D.P. 

Se l'interessato ha dichiarato o eletto domicilio, si procederà in tali luoghi, in mancanza di domicilio eletto o dichiarato, si provvederà alla notifica nei luoghi di cui all'art. 157 e NON si potrà fare ricorso alla pec (vedi art. 157 ter c.p.p.). 

2.2.2) ALTRI ATTI 

Notifica al difensore di ufficio o di fiducia (Vedi art. 157 bis c.p.p.).  

Eccezione: 

Se l'interessato è assistito da un difensore d' ufficio e la prima notifica non è avvenuta a mani dell'indagato, di persona convivente o del portiere, le successive notifiche andranno effettuate ex art. 157 c.p.p. e non al difensore, sino a quando la notifica non sia consegnata all'indagato, a persona convivente o al portiere oppure l'interessato non abbia ricevuto gli avvisi ex art. 161 01 c.p.p..