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13 gennaio 2023

E' possibile continuare a depositare in cancelleria le impugnazioni cautelari reali ?


Dopo il nostro post sulle impugnazioni cautelari reale a mezzo pec ("IMPUGNAZIONI CAUTELARI REALI A CHI PROPORLE? UN REBUS. PECCATO CHE NON SIA LA SETTIMANA ENIGMISTICA"), abbiamo avuto modo di confrontarci con alcuni colleghi in ordine alla possibilità di proporre l'impugnazione cautelare reale direttamente in cancelleria, onde evitare di far ricorso ad una norma che in tesi dovrebbe semplificare la nostra attività ed invece rischia di farci incorrere in cause di inammissibilità. 

Procediamo nel modo più lineare possibile. 

Quesito: l'impugnazione cautelare reale può essere proposta, alternativamente alla pec, con tradizionale deposito in cancelleria? 

Risposta: allo stato riteniamo di sì

Motivazione: 

L'art. 324 c.p.p., con riguardo alle modalità di presentazione dell'impugnazione, rimanda alle forme del 582 c.p.p., che prevedeva il deposito in cancelleria.  

Bene, ma l'art. 582 c.p.p. è stato modificato dalla Riforma e non prevede più il deposito in cancelleria, ma soltanto quello con le modalità telematiche ex art. 111 bis. Osservazione corretta, ma l'art. 582 primo comma ante riforma (soltanto il primo, non il secondo comma relativo al fuori sede) ai sensi dell'art. 87 delle disposizioni transitorie dispiega la sua efficacia sino a quando non interverranno i decreti ministeriali - il cui termine ultimo dovrebbe essere il 31.12.2023- che definiranno le regole tecniche del deposito telematico. Quindi sino a quando non interverranno tali decreti il riesame cautelare reale sarà proponibile con deposito in cancelleria.

Analogo ragionamento vale per l'appello cautelare posto che il 322 bis richiama il 310 che rinvia al 582.