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06 gennaio 2023

IMPUGNAZIONI CAUTELARI REALI A CHI PROPORLE ? UN REBUS. PECCATO CHE NON SIA LA SETTIMANA ENIGMISTICA

Pare proprio che il legislatore, pandemico o meno che sia, abbia difficoltà con le impugnazioni cautelari reali.

Il fu Codice Vassalli prevedeva la competenza, quale giudice dell'impugnazione, del Tribunale che siede nel capoluogo di provincia; correlativamente il deposito dell'impugnazione doveva avvenire nella cancelleria di costui, salva la controversa possibilità del c.d. "fuori sede". 

Poi, in occasione della pandemia, venne, e finalmente, l'uso della pec, ma le norme furono congegnate in modo assolutamente infelice. Se ne occupò in questo blog Marco Siragusa, con la sua solita verve.

In sostanza la norma pandemica prevedeva l'invio della impugnazione a mezzo pec al Tribunale del capoluogo del distretto indistintamente per impugnazioni cautelari personali e reali, senza però che fosse mutata la competenza a decidere per queste ultime. In sintesi si doveva inviare l'impugnazione ad un giudice per inoltrarla ad un altro: una sorta di fuori sede obbligatorio. 

In questi anni nessuno ha rimediato ad una norma sì illogica. 

Tuttavia il momento propizio è sembrato profilarsi in sede di conversione  del d.l. 162/22, allorquando è stata reintrodotta la possibilità di depositare gli atti a mezzo pec. Ma il risultato è stato pessimo. Se prima si aveva una norma illogica, ma che almeno si comprendeva, oggi il combinato disposto dei commi VI e VII dell'art. 87 bis è un rebus, ma pericolosissimo. 

Invero il comma VI dispone che: 

nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l’atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.  

Dunque al Tribunale del capoluogo del distretto.

Ma il comma VII prevede che <<fermo restando quanto previsto dall’articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell’atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l’impugnazione è altresì inammissibile: a) ... ; b) ...; c) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio competente a DECIDERE il riesame o l’appello>>.

Ma sulle impugnazioni contro i provvedimenti resi in materia di misure cautelari reali è competente il tribunale del capoluogo della provincia.  

Dunque se l'impugnazione cautelare reale viene inviata al tribunale del capoluogo del distretto, per come previsto dal citato comma VI, è INAMMISSIBILE. 

REBUS: a chi inviare dunque le impugnazioni cautelari reali ?