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18 gennaio 2023

Limiti all'apprezzamento di legittimità in tema di gravità indiziaria.

La Corte di Cassazione sez. III, ud. 22/11/2022, dep. 28/12/2022, n.49318 ha precisato che <<allorché sia denunciato vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta l'esclusivo compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni, che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 - dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 - dep. 20/06/2013, Pm in proc. Tiana, Rv. 255460)>>.

Peraltro i Supremi Giudici hanno affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione, in materia cautelare personale, con cui si deducano censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice della cautela, <<non rientrando nel sindacato di legittimità il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compresa la consistenza delle risultanze indiziarie, per essere il controllo demandato a questa Corte circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 31533 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178)>>.