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07 febbraio 2023

Furto in abitazione: necessita una introduzione strumentale.


Con la sentenza n. 3716/23, la Corte di cassazione ha precisato che <<ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione è necessario che sussista il nesso finalistico - e non un mero collegamento occasionale - fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, in quanto il nuovo testo dell'art. 624 bis cod. pen., novellato dall'art. 2, c. 2, della legge n. 128/2001, pur ampliando l'area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, non ha innovato quanto alla strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo per commettere il reato>>.

In altri termini <<la mera occasionalità della presenza all'interno del luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, è insufficiente a configurare la fattispecie contestata, ... Infatti, la dizione «...mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa», contenuta nel testo attuale, esprime in maniera chiara il rapporto di strumentalità dell'introduzione nell'edificio rispetto all'azione predatoria posta in essere, essendo un mezzo per commettere il reato>>. 

La pronucnia si segnala anche per una puntuale ricostruzione della nozione di privata dimora ai fini dell'art. 624 bis c.p.. (sentenza al link)