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20 febbraio 2023

Il riesame che vorrei di Erika Di Carlo






Per la sezione "La Riforma che vorrei" pubblichiamo l'intervento della dr.ssa Erika Di Carlo e a seguire una breve nota del Presidente della nostra Camera penale, avvocato Marco Siragusa.

 

IL RIESAME CHE VORREI 

Il Tribunale per il riesame, noto anche come Tribunale della Libertà, è il primo baluardo della libertà personale, essendo la prima sede in cui l’indagato, privato della libertà personale a seguito di ordinanza cautelare emessa inaudita altera parte (per la maggior parte dei casi), ha effettivamente la possibilità di esplicare la sua difesa, nel contraddittorio con l’altra parte.



Il riesame che vorrei.

Ho riflettuto molto su questo tema da quando mi è stato chiesto di scrivere un articolo al riguardo, e nel farlo ho cercato di mettermi dal punto di vista dell’indagato, nonché, in caso di sequestro, del titolare del bene oggetto di ablazione in via cautelare.

Le mie riflessioni si sono concentrate essenzialmente sul rimedio del riesame ex art. 309 c.p.p., avverso le ordinanze in tema di libertà personale - e, a cascata, sul riesame ex art. 324 c.p.p., avverso i provvedimenti in tema di sequestro - proprio perché si tratta del primo rimedio esperibile da parte dell’indagato avverso il provvedimento genetico, che applichi per la prima volta la misura cautelare.

Meno criticità presenta, dal mio punto di vista, l’appello ex art. 310 c.p.p., sia perché si tratta di un mezzo di impugnazione che viene in rilievo in un momento successivo, dopo che il giudice che ha applicato la misura cautelare è già stato invitato dalla Difesa a rivedere la sua precedente decisione, sia per la maggiore ampiezza dei termini ricollegati alla decisione sui motivi di impugnazione, peraltro non perentori.

Diverso è, invece, il caso del riesame, collegato a termini decisionali perentori e più ristretti, proprio al fine di garantire al massimo la libertà fondamentale dell’indagato, che potrebbe esserne stato privato solo a seguito di una conoscenza incompleta della situazione sottostante, in assenza di un confronto con la Difesa, stante l’emissione del provvedimento cautelare inaudita altera parte (salvi i casi di arresto in flagranza di reato, cui segue l’udienza di convalida dell’arresto, nel contraddittorio tra le parti). 

L’idea che mi tornava sempre in mente era quella di un riesame limitato all’ “essenziale”, ossia ai casi in cui, effettivamente, una volta esplicato il contraddittorio, sussista davvero un margine di discrezionalità del Tribunale nel confermare o meno la misura cautelare già applicata, ovvero nella scelta della stessa, e non, invece, di un riesame esteso a tutti i casi, anche a quelli in cui l’applicazione della misura cautelare sia pressoché “inevitabile”.

Per quanto banale possa sembrare, non lo è affatto.

Nel fare questa riflessione mi riferisco essenzialmente ai casi in cui, una volta appurata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, l’ago della bilancia verta realmente sulla sussistenza e sull’eventuale grado delle esigenze cautelari.

Ed infatti, essendo il rimedio del riesame proponibile senza limitazioni, oltre che integralmente devolutivo, senza onere di specificazione dei relativi motivi di impugnazione, accade sovente che si faccia riesame incondizionatamente avverso qualsiasi ordinanza cautelare.

Succede, dunque, che venga proposto riesame anche per i cosiddetti casi di scuola, in cui ad esempio un soggetto, arrestato in flagranza di reato o comunque raggiunto da gravissimi indizi per un reato contro il patrimonio, pur essendo gravato da plurimi precedenti penali dello stesso tipo (commessi anche nel più recente passato) e destinatario della misura cautelare più blanda in assoluto, faccia comunque riesame. 

Ciò, pur essendo incontestabili sia la sussistenza del quadro indiziario a suo carico, che la qualificazione giuridica dei fatti, o la sussistenza nel caso di specie dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di reato.

Sussistenza talmente incontestabile che lo stesso impugnante si limita a fare richiesta di riesame senza specificarne in alcun modo i relativi motivi.

A mio avviso in queste ipotesi l’applicazione della misura cautelare potrebbe dirsi quasi obbligata.

Certamente differente è l’aspetto relativo alla scelta della misura da applicare, nel senso che a fronte di un quadro così grave, l’applicazione della misura cautelare più lieve in assoluto appare quasi un non-senso, in quanto potrebbe sembrare fin da subito inefficace.

Ma certamente l’ultimo a potersi dolere di tale scelta è l’indagato, se non per il fatto che tale misura potrebbe essere aggravata, dimostrando così in concreto la sua inefficacia e la necessità di applicare, fin dall’inizio, una misura più gravosa.

Circostanza, quest’ultima, che dovrebbe comunque lasciare soddisfatto l’indagato per il fatto che una misura più restrittiva non sia stata applicata da subito. Tale eventualità, peraltro, riguarda un momento successivo, e non certo quello del riesame.

Appare carente, quindi, in tali casi l’interesse ad impugnare. 

Come dimostrato, del resto, dal rigetto pressoché integrale di tutte le impugnazioni di tal fatta.

Nel “riesame che vorrei”, invece, la mancata proposizione di queste impugnazioni consentirebbe al Tribunale di potersi concentrare con la massima attenzione possibile sulle ipotesi più controverse - in cui la lettura del quadro indiziario non è affatto così univoca come nei casi appena menzionati – esaminando anche questioni non sottoposte dalla difesa, a causa della ristrettezza dei perentori termini processuali e, spesso, della notevole mole delle risultanze dell’attività di indagine.

Questo, sì, consentirebbe la massima esplicazione della garanzia delle libertà personali dell’indagato, oltre che del rispetto dei suoi diritti di proprietà.

E questo è il riesame che io vorrei.

Ma non solo.

Vorrei anche un riesame in cui la Suprema Corte di Cassazione non annulli per mancanza di motivazione le ordinanze del Tribunale della Libertà, su punti che non erano neanche stati allegati dalla Difesa in sede di riesame.

Circostanza, anche questa, che accade spesso. 

Viceversa, trovo pienamente efficace e rispondente agli effettivi interessi dell’indagato, il sistema dell’appello cautelare, ancorato a specifici motivi di ricorso, da argomentarsi puntualmente per iscritto al momento della proposizione del mezzo di gravame, ovvero nei 5 giorni antecedenti l’udienza, in modo da lasciare al Tribunale il tempo di approfondire la questione e di maturare pienamente la decisione. 

In conclusione, vorrei un riesame parzialmente devolutivo, al pari dell’appello ex art. 310 c.p.p., subordinato a specifici motivi di ricorso.

O, meglio ancora, un riesame che dipenda esclusivamente dal buon senso dell’impugnante, senza bisogno di ricorrere ad un intervento legislativo che ne limiti la proposizione.

In alternativa, vorrei che al Tribunale fossero garantiti gli stessi “privilegi” della Difesa, con la conseguenza di potere rigettare direttamente a verbale i gravami non sorretti da un reale interesse con formula sintetica (“ritenuta la sussistenza di un grave quadro indiziario e delle esigenze cautelari già ravvisate, il Tribunale rigetta il riesame”), in modo da guadagnare, per casi ben più problematici, quel tempo per la decisione che è ormai sempre più ristretto, in conseguenza della nota e ormai cronica assenza di risorse giudiziarie umane. 




Erika Di Carlo: Giudice della sezione misure di prevenzione. Laureata all’università di Palermo. Prima sede di servizio a Trapani dal 2006 al 2010: misure di prevenzione/ dibattimento/riesame, dal 2010 a tutt’oggi in servizio presso il Tribunale di Palermo, prima presso la seconda sezione penale (in cui si è occupata prevalentemente di reati contro la famiglia, reati sessuali e ex art. 416 bis c.p.) fino al 2017, e dal 2017 al 2020 presso la sezione per il riesame, per poi tornare a quella incaricata delle misure di prevenzione. Ha svolto anche funzioni di commissario per gli esami di abilitazione all’ Avvocatura, nonché di coordinatrice Got e Mot.


Nota di Marco Siragusa:
Con la libertà di opinioni e la voglia di confronto che da sempre anima questo blog, riceviamo e pubblichiamo il commento della Giudice dott.ssa Erika di Carlo, auspicando che si apra il dibattito sulla riforma invocata (la trasformazione del riesame da gravame a devoluzione integrale ad appello devolutivo) e su talune considerazioni contenute nel commento (noi non c'eravamo mai accorti che nel riesame - luogo in cui si agita il diritto inviolabile di libertà dell'indagato non ancora condannato e presunto innocente - la Difesa godesse di alcun "privilegio").