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14 febbraio 2023

Ma le cancellerie possono chiedere le copie cartacee a seguito deposito a mezzo pec ? NON ci pare

 


Da qualche giorno ci confrontiamo con diversi colleghi sul tema del titolo. Alcune cancellerie solleciterebbero, invocando la vigenza dell'art. 164 d.att. c.p.p., un deposito cartaceo dell'impugnazione, successivo a quello telematico, che dunque servirebbe soltanto per attestare la data di impugnazione.

Pare opportuno al riguardo richiamare le disposizioni transitorie della riforma c.d. Cartabia.

In particolare il disposto dell'art. 87 norme transitorie 

Il terzo comma prevede che:  

 <<con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalita' non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonche' i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione>>.

Il successivo sesto comma dispone che:

<<sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271>>.

Orbene, è evidente che nessuno sa quali uffici e quali atti saranno specificamente indicati dal futuro regolamento e quindi si potrebbe ritenere che in realtà l'art. 164 d.att. non operi più. 

Tuttavia tale interpretazione sembra urtare con l'intenzione del legislatore che vuole accordare una qualche ultrattività alla norma.  

Si può dunque prospettare una seconda soluzione: posto che oggi convivono la modalità telematica con quella non telematica tutti gli atti sono soggetti alla regola dell'art. 164 d.att. 

Tuttavia neppure questa soluzione ci convince; il legislatore ha voluto operare una qualche selezione tra gli atti che restano soggetti alla disposizione di attuazione e quelli che ormai sono sottratti alla stessa (<<per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 164>>).

Orbene, il criterio selettivo è da individuarsi nel deposito NON telematico. Infatti, in un contesto in cui tutti gli atti andranno depositati telematicamente, i regolamenti individueranno le eccezioni, cioè gli atti per i quali si potrà ricorrere al deposito NON telematico. Quindi il richiamo operato oggi dall’art. 87 ai regolamenti per stabilire l’ultrattività dell’art. 164 d.att. si riferisce a depositi che avvengono su cartaceo. Del resto tale interpretazione ha l'evidente vantaggio di applicare l'art. 164 d.att. soltanto ai depositi cartacei per cui esso è stato pensato.