Abbiamo già dato conto di un orientamento del Tribunale monocratico di Trapani (commento al link) che, nel calcolare i termini di sospensione ex artt. 159 c.p. e 420 quater c.p.p., per i reati commessi prima del 19.10.2021, fa riferimento al termine di prescrizione (prorogato ex art. 161 c.p.), oggi invece diamo conto di un differente indirizzo della medesima autorità giudiziaria (ufficio GIP) che, esaltando l'autonomia delle disposizioni in materia di ricerche dell'imputato e correlata sospensione processuale rispetto all'istituto della sospensione, ritiene che il periodo di tempo destinato alle ricerche è determinato con riferimento all'art. 161 c.p., ma soltanto per ciò che attiene alla determinazione numerica di tale tempo, prescindendo del tutto poi dalla concreta decorrenza del periodo di tempo necessario a prescrivere.