Con l' ordinanza n. 7846 la V sezione della Corte di legittimità ha ritenuto che si possa procedere, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.,
a correggere il dispositivo che ometta di pronunciarsi sull'istanza di distrazione degli onorari
non riscossi e delle spese anticipate in favore del procuratore di parte civile dichiaratosi antistario (conf. Sez. 6, ord. n. 17174 del 4/4/2016, Rv.
266742). (pronuncia al link)