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12 aprile 2023

Causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto – Art. 131-bis cod. pen., come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 150 del 2022 – Deducibilità e rilevabilità della questione sopravvenuta nel giudizio di legittimità – Sussistenza.

 



La Quarta Sezione penale ha affermato che la questione dell’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150, in ragione della natura sostanziale dell’istituto, è deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, in quanto non proponibile in precedenza, e la Corte di cassazione, ove ravvisi la sussistenza dell’esimente, può dichiararla anche di ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., pur in caso di ricorso inammissibile.