La Terza Sezione, in punto di individuazione del soggetto obbligato in relazione al delitto di omesso versamento dell’IVA, ha affermato, in conformità con la giurisprudenza di legittimità civile, che la qualifica di legale rappresentante di una società e il connesso potere di rappresentanza si acquistano direttamente con l’atto di conferimento della nomina e non conseguono alla pubblicità della stessa, con l’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2383, comma quarto, cod. civ., che ha efficacia dichiarativa e non costitutiva.