La Quinta Sezione penale, in tema di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, ha affermato che sussiste l’aggravante di cui al combinato disposto degli artt. 617-quinquies, comma secondo, e 617-quater, comma quarto, n. 1, cod. pen. nel caso di apposizione, presso il “bancomat” di un istituto di credito di un dispositivo (nella specie uno “skimmer”) finalizzato a intercettare comunicazioni di dati, posto che l’attività bancaria di raccolta del risparmio costituisce, ai sensi dell’art. 359, n. 2, cod. pen., servizio di pubblica necessità, in quanto, pur avendo natura privatistica, siccome esercitata in forma di impresa da soggetti privati, quali gli istituti di credito, corrisponde ad un interesse pubblico e il suo esercizio è subordinato ad autorizzazione ed è sottoposto a controllo da parte delle competenti Autorità amministrative.