Le Sezioni Unite penali hanno affermato che
- il Procuratore generale è legittimato ad impugnare con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., l’ordinanza di ammissione alla prova di cui all’art. 464-bis cod. proc. pen., ritualmente comunicatagli, mentre, in caso di omessa comunicazione della stessa, è legittimato ad impugnare quest’ultima insieme alla sentenza di estinzione del reato;
- l’istituto dell’ammissione alla prova di cui all’art. 168-bis cod. pen. non trova applicazione con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al d.lgs. n. 231 del 2001.