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26 giugno 2023

CASE OF J.A. AND OTHERS v. ITALY - Trattenimento di cittadini stranieri migranti presso l’“hotspot” in condizioni di detenzione “de facto” - Violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti - Violazione del diritto alla libertà e sicurezza - Violazione del divieto di espulsione

 



CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

La Corte EDU ha ritenuto sussistenti le violazioni degli artt. 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti), 5 § 1, 2 e 4 (diritto alla libertà e sicurezza) della CEDU e 4 del Protocollo n. 4 allegato alla CEDU (divieto di espulsione collettiva degli stranieri) da parte dello Stato italiano nei confronti di cittadini tunisini che, dopo essere stati salvati da una nave nel Mar Mediterraneo, erano stati portati e trattenuti per dieci giorni presso l’ “hotspot” di Contrada Imbriacola, sull’isola di Lampedusa. La Corte – ribadito il carattere assoluto dell’art. 3 della Convenzione (che, come confermato dalla giurisprudenza dei giudici di Strasburgo, impone obblighi dai quali gli Stati membri del Consiglio d’Europa non possono essere esonerati solo in ragione dalle difficoltà derivanti dall’accresciuto afflusso di migranti e richiedenti asilo) – ha affermato che il Governo italiano non aveva prodotto elementi sufficienti a dimostrare che le condizioni dell’ “hotspot” di Lampedusa (che molteplici fonti nazionali ed internazionali avevano attestato essere critiche) fossero accettabili e, di conseguenza, ha ritenuto i ricorrenti sottoposti a trattamenti inumani e degradanti. Con riferimento alla violazione dell’art. 5, la Prima Sezione ha affermato che i ricorrenti sono stati collocati presso l’ “hotspot” e trattenuti per dieci giorni (in una condizione di “detenzione de facto”) senza una base giuridica chiara ed accessibile, in assenza di un provvedimento motivato che ne ordinasse il trasferimento e senza fornire ai ricorrenti informazioni sufficienti per contestare il loro stato di detenzione dinanzi ad un Tribunale. In merito alla violazione dell’art. 4 del Protocollo 4, infine, la Corte Edu ha sottolineato come le singole posizioni dei ricorrenti non siano state valutate in modo individuale prima dell’adozione dei provvedimenti di respingimento da parte delle autorità che, in tal modo, aveva emesso provvedimenti equivalenti ad una forma di espulsione collettiva vietata.