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30 giugno 2023

Ma il Giudice del patteggiamento, dopo la Riforma, può ordinare la demolizione delle opere abusive ?




Per rispondere al quesito sono opportune delle premesse: 

- ante riforma c.d. Cartabia il patteggiamento equivaleva ad una pronuncia di condanna, salvo diversa previsione (cfr. previgente art. 445 c.p.p.); 

- l'art. 31 comma 9 del T.U. edilizia prevede che in caso di condanna per il reato previsto dall'art. 44 del medesimo testo di legge, il Giudice ordini la demolizione delle opere abusive (se già non demolite);

- la giurisprudenza ha reiteratamente richiamato la predetta equivalenza per affermare la compatibilità tra l’ordine di demolizione e la sentenza di applicazione pena. Al riguardo Cassazione penale 6128/2016 ha affermato che:

<<Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), per le opere abusive di cui alla citata norma il giudice, con la sentenza di condanna, ordina la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

Siccome l'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, equipara la sentenza emessa a seguito di "patteggiamento" alla sentenza di condanna, l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, va disposto anche in caso di applicazione della pena concordata dalle parti>>.

Questo lo scenario prima della riforma. 

E adesso?

Va subito precisato che l'ordine di demolizione rientra tra le sanzioni amministrative ed esse non ricadono nell'area del negoziabile. Tuttavia, l'esclusione della demolizione, a seguito del patteggiamento, può pervenire in altro modo.

Infatti, il d.l.vo 150/22 ha fatto venire meno l'equivalenza tra la sentenza di condanna e quella di applicazione pena, in tutte le circostanze in cui non sia applicata una pena accessoria (o perché esclusa ex lege, in caso di patteggiamento ordinario, o perché esclusa in forza di accordo in tal senso). 

Ed allora, se a mente dell'art. 31 comma 9 del T.U. edilizia, il presupposto per irrogare l'ordine di demolizione risiede in una condanna o in una pronuncia ad essa equivalente, è evidente che in tutti i casi in cui la sentenza di applicazione pena non equivalga ad una condanna, difetterà il presupposto dell'ordine

Tuttavia, è possibile presagire che tale soluzione, coerente con l'intento deflattivo che anima la riforma, potrebbe presto essere smentita dalla giurisprudenza, volta a trovare nuove soluzioni ermeneutiche che modulino la nozione di condanna, presupposto dell'ordine di demolizione, sulla scorta del quid da accertare rispetto alle sanzioni amministrative.