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11 settembre 2023

Giudizio abbreviato da immediato: retrattabilità per deposito atti contestualmente alla richiesta di rito alternativo



Nel caso scrutinato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 34854 depositata l'11.08.23, il Pubblico Ministero formulava richiesta di giudizio immediato prim'ancora che gli pervenissero gli esiti di un accertamento commissionato al RIS, volto a verificare se alcune tracce ematiche, presenti su dei reperti, fossero riconducibili agli imputati. Il Gip accoglieva l'istanza del Procuratore. Successivamente perveniva al PM la relazione tecnica e l'Inquirente la depositava in cancelleria
centrale GIP. In pari data, uno degli imputati formulava richiesta di giudizio abbreviato.

Il Gip fissava l'udienza per l'ammissione del rito e ivi respingeva le censure difensive in ordine alla utilizzabilità dell'accertamento tecnico (dirimente in punto di responsabilità degli imputati) nonché la richiesta di concessione di un termine per valutare la revoca della opzione in favore del rito alternativo.

Dalla lettura della sentenza emerge che i giudici territoriali avevano ritenuto sia la conoscibilità della relazione in capo agli imputati all'atto di richiedere il rito, sia la circostanza che comunque la difesa sapeva che era stata commissionata la consulenza e che quindi, scegliendo il giudizio abbreviato, ne aveva comunque accettato gli esiti. 

I giudici di legittimità hanno disatteso l'uno e l'altro argomento, rilevando in particolare che la piattaforma probatoria al momento dell'istanza di rito alternativo NON coincideva con quella presente al momento dell'incardinarsi del rito e che la conoscenza di un atto dirimente ai fini della valutazione di responsabilità dell'imputato riveste <<valenza decisiva ai fini dell'esercizio di una scelta consapevole che egli è tenuto a fare in ottica difensiva>> (sentenza al link) 

La sentenza esprime un principio senz'altro condivisibile e meritevole di una più ampia riflessione: in questo blog abbiamo già manifestato le nostre perplessità sulla possibilità di mutare gli incartamenti sulla cui scorta l'imputato ha scelto di essere giudicato (allo stato degli atti), dovendosi prevedere che il sacrificio assunto dall'accusato in termini di contraddittorio possa essere revocato se il quadro probatorio muti.