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08 settembre 2023

Il legittimo impedimento del difensore non consente la restituzione in termini per impugnare.

 

La Corte di legittimità prende decisamente posizione a sfavore della possibilità per l'imputato di beneficiare della restituzione in termini per impugnare, a motivo dello stato di malattia del proprio difensore (Cassazione penale sez. III, 07/06/2023, - ud. 07/06/2023, dep. 23/06/2023- n.27483).

Due sostanzialmente i percorsi argomentativi spesi, al riguardo, dalla Corte.  

Anzitutto si è precisata la nozione di forza maggiore, idonea a giustificare la restituzione in termini, in caso di malattia.

Il Giudice della nomofilachia ha ritenuto che integri <<un'ipotesi di causa di forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., il solo stato di malattia che sia di tale gravità da incidere sulla capacità di intendere e volere dell'interessato, impedendogli per tutta la sua durata qualsiasi attività (Sez. 6, n. 51912 del 03/12/2019, Costantino, Rv. 278063; Sez. 3, n. 23324 del 10/03/2016, Piazzi, Rv. 266826; Sez. 6, n. 2252 del 16/12/2010, dep. 2011, Cutrani, Rv. 249197)>>. Ipotesi non ricorrente nel caso sottoposto allo scrutinio della Corte, posto che la denunciata patologia del difensore sarebbe insorta cinque giorni prima della scadenza del termine per impugnare.

In tale accezione non integra un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore l'impedimento fisico limitato al giorno di scadenza del termine, giacché <<è imputabile alla parte l'incapacità di organizzare i propri impegni in modo da neutralizzare il rischio di imprevisti dell'ultimo momento (cfr. Sez. 4, n. 11173 del 27/02/2014, Zanoni, Rv. 262088)>>. 

Ma ad ostare alla restituzione in termini per impugnare vi è poi un altro iter argomentativo che attiene ai rapporti tra imputato e difensore. 

Anzitutto, il prevenuto non può far valere in proprio favore, ai fini dell'art. 175 c.p.p., un impedimento del difensore (nel caso di specie l'imputato aveva impugnato il provvedimento di inammissibilità- per tardività dell'appello- a mezzo difensore diverso da quello impedito).

Inoltre <<grava sull'imputato l'onere di vigilare sul corretto svolgimento dell'incarico conferito (Sez. 4, n. 11173 del 27/02/2014, Zanoni, Rv. 262087), laddove al contrario alcuna iniziativa informativa o di controllo era stata assunta, dal momento che l'odierno ricorrente ha dichiarato di essere venuto a conoscenza della declaratoria di tardività solamente dopo l'avvenuta comunicazione della decisione d'appello>>.