Sezioni

Sezioni

25 ottobre 2023

Obbligatoria l'elezione di domicilio anche per l'appellante agli arresti domiciliari


La Corte di appello di Lecce dichiarava inammissibile un appello proposto nell'interesse di un imputato condannato ad oltre due anni di pena, perché l' atto di impugnazione era privo della dichiarazione o elezione di domicilio, ritenendo a tal fine l'irrilevanza della dichiarazione acquisita in atti, ante pubblicazione della sentenza impugnata. 

Avverso la declaratoria di inammissibilità il difensore interponeva ricorso di legittimità, adducendo  che il suo assistito, all'atto della presentazione dell'appello, risultava agli arresti domiciliari, da ciò ricavando che non dovesse dichiarare o eleggere alcun domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio. Al riguardo il difensore considerava che, atteso lo stato di detenzione domiciliare, la notifica andava effettuata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 156 commi 1 e 3 e 157 c.p.p., alla persona mediante consegna di copia analogica. Nell'ottica difensiva dunque la previsione di cui all'art. 581 1 ter, ai fini della notifica del decreto di citazione, era inutiliter data, rispetto a colui che trovavasi ristretto.         

La Corte di Cassazione (sez. IV sent. n. 41858/23) ha tuttavia rigettato il ricorso, rilevando che: 

- l'art. 581 1 co.ter ha carattere generale e si riferisce a tutte le impugnazioni proposte dalla parte privata; 

- tale enunciato normativo non è derogato dalle norme sulle notificazioni; 

- sul piano della ratio legis la disposizione non ha soltanto uno scopo "notificatorio", ma anche quello di <<responsabilizzare la parte nella prospettiva impugnatoria>>, chiamandola <<a condividere l'esperimento>> della impugnazione, mediante l'elezione di domicilio ("personalizzazione della impugnazione");

- le disposizioni degli artt. 156 e 157 c.p. non privano in alcun modo di valore quella ex art. 581 1 co. ter , poiché lo status detentionis potrebbe venire comunque meno nelle more della citazione a giudizio (sentenza al link)

La pronuncia non pare condivisibile. 

Anzitutto sul piano dei suoi presupposti "culturali" potrebbe osservarsi che nell'interpretare il sistema normativo, la Corte neppure accenni al diritto di difesa (sub specie della possibilità di impugnare una decisione che si ritiene ingiusta) e al favor libertatis, posto che si verteva in ipotesi di condanna a pena non sospesa, lì dove invece altro indirizzo della seconda sezione aveva rammentato, riguardo all'imputato detenuto, che l' <<applicazione di una sanzione processuale di tale gravità, posto che incide pesantemente sui diritti dell'appellante, non può avere luogo in mancanza di una adeguata ratio giustificatrice>> (cfr. 38442/23).

Ma al di là di ciò, non convince il tono assertivo della pronuncia, lì dove isola il precetto di cui all'art. 581 1 co. ter dalla disciplina delle notifiche, e ciò a maggior ragione tenendo conto dell'arresto della seconda sezione secondo cui <<l'interpretazione logica e sistematica della norma porti a circoscriverne la portata ai soli casi in cui l'imputato sia libero, atteso che solo in tali ipotesi ha senso la dichiarazione o l'elezione di domicilio, che - come esplicitato dalla norma - è funzionale ad evitare che, per notificare il decreto di citazione a giudizio, si rallenti la celebrazione del giudizio di impugnazione>> (cfr. 38442/23).

Inoltre la sentenza assegna alla norma una ratio che non trova conferma nel testo della medesima. Infatti la previsione de qua pone l'onere elettivo al SOLO fine della notifica del decreto di citazione a giudizio. 

Neppure convince il riferimento all' eventuale venir meno, nelle more della citazione a giudizio, della custodia cautelare, poiché si tratta di una circostanza eventuale che non ricorre all' atto della presentazione della impugnazione e peraltro a fronte, nel caso concreto, di un imputato che antecedentemente aveva eletto domicilio.

Siamo sicuri che non stiamo scivolando verso quell' eccessivo formalismo che comprime il diritto di accesso alla giustizia, per come paventato in alcune sentenze della Cedu ? 

Infine, se proprio si vuole insistere sulla personalizzazione della impugnazione, non sarebbe corretto notificare all' imputato condannato la sentenza corredata da motivazione ?