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11 ottobre 2023

Utilizzazione intercettazioni in procedimento diverso: il Gup di Palermo si pone in consapevole antitesi con la Cassazione



Dalla lettura della sentenza che si annota risulta che dalle captazioni autorizzate in un'indagine per omicidio emergevano occasionalmente delle condotte di induzione alla prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.) e favoreggiamento della prostituzione (art. 3 L. 75/1958). Di talché, in data successiva al 31.08.2020, si procedeva all'iscrizione in distinto procedimento di tali ulteriori ipotesi delittuose, non ricorrendo peraltro nessuna ipotesi di connessione tra il reato di omicidio e le altre fattispecie delittuose. 

In occasione dell’udienza preliminare taluni degli imputati chiedevano di essere giudicati nelle forme del giudizio abbreviato.

Si poneva all'evidenza il tema, ex art. 270 c.p.p., della utilizzabilità delle captazioni disposte nel procedimento per omicidio nel diverso giudizio.

Al riguardo giova anzitutto premettere che per il GUP palermitano la questione della utilizzabilità delle intercettazioni in un diverso procedimento <<può essere rilevata anche nell'ambito del giudizio abbreviato, trattandosi di ipotesi di inutilizzabilità c.d. patologica>>, così come già sostenuto nelle richiamate sentenze di legittimità 28790/20 e 542/2016.

Ciò posto, il Giudice dell'udienza preliminare ha affrontato la questione di quale versione dell'art. 270 c.p.p. regolasse la fattispecie

Invero il previgente testo della norma, a mente del quale <<i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza>>, è stato sostituito dal d.l. 161/2019, con il seguente: <<i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266, comma 1>>.      

Tuttavia, la novella, giusta la previsione dell'art. 2 del citato d.l., si applica soltanto <<ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31.08.2020>>. Ma la norma non ha chiarito se la locuzione si riferisca ai procedimenti in cui è stata disposta l’attività di captazione o a quelli in cui si ponga la questione della utilizzabilità degli esiti della medesima.

Ora, nel caso di specie, il procedimento per omicidio era stato iscritto anteriormente a tale data, mentre il procedimento in cui si faceva questione della utilizzabilità delle captazioni era stata iscritto posteriormente.

Con due sentenze "gemelle" della quinta sezione (stese dal medesimo relatore, nel medesimo giorno) la Corte di legittimità ha ritenuto che il riferimento al 31.08.2020 valga rispetto alla iscrizione del procedimento nel cui ambito si intenda utilizzare la captazione (cfr. Cass. sez. V 20.07.2022, nn. 37169 e 37911).    

Il GUP tuttavia non ha condiviso tale arresto, ritenendo che l'espressione <<procedimenti penali iscritti successivamente al 31.08.2020>> si riferisca  alle indagini in cui le intercettazioni sono state disposte.

Pertanto nel caso di specie, la versione applicabile dell'art. 270 c.p.p. è quella anteriormente vigente, con la conseguenza che i risultati delle captazioni disposte per perseguire l'omicidio potevano essere utilizzate per scrutinare il delitto di prostituzione minorile, per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza (art. 380, comma 2, lett. d c.p.p.), ma non quello di induzione alla prostituzione, per il quale non è prevista analoga misura precautelare.

In ogni caso, il Giudice territoriale ha ritenuto che, anche a volere accedere alla diversa opzione ermeneutica, le intercettazioni rimarrebbero comunque inutilizzabili per accertare il reato di induzione alla prostituzione.  

Invero, il GUP giungeva a tale soluzione prendendo nuovamente le distanze dalle citate sentenze gemelle. 

Gli arresti di legittimità ritengono che la locuzione <<per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266, comma 1>> abbia esteso il catalogo di procedimenti diversi in cui sarebbe utilizzabile l'intercettazione, essendo sufficiente il ricorrere dell'uno o dell'altro requisito. 

Diversamente il giudice palermitano, attraverso una lettura centrata sulla ratio dell'art. 270 c.p.p., ha ritenuto che la novella abbia ridotto l'area di utilizzabilità delle intercettazioni in altro procedimento, prevedendo il concorso dei due requisiti. Sulla scorta di tale lettura dell'art. 270 c.p.p., nel caso di specie nulla sarebbe cambiato, posto che il delitto di favoreggiamento della prostituzione rientra tra quelli previsti dall'art. 266 c.p.p., ma per il suo autore non previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (sentenza al link)