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20 novembre 2023

La legge "Caivano" e il dossier studi del parlamento. Le misure di prevenzione nei confronti del minore.



Alleghiamo la legge n. 159/23 di conversione del d.l. 123/2023 (c.d. decreto Caivano) (al link), nonchè il testo coordinato di d.l. e legge di conversione (al link). Entrambi i testi sono stati pubblicati nella G.U. del 14.09.23. 

Infine pubblichiamo anche il dossier del servizio studio di Camera e Senato che ha accompagnato il d.l. (al link).

A prima lettura emergono gli aspetti chiaramente repressivi del testo legislativo nei confronti dei minori ritenuti responsabili di condotte illecite. Ex aliis, colpisce, e non poco, la possibilità di applicare misure di prevenzione non soltanto agli infradiciottenni  (art. 3 comma 3 -bis del decreto legislativo 6 settembre 2011 <<L’avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Ai fini dell’avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. Gli effetti dell’avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età»), ma anche ai soggetti che abbiano compiuto 12 anni. Segnatamente si prevede che <<qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38>>.