Sezioni

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14 novembre 2023

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria fonte di obblighi – Obblighi nascenti da sentenza costitutiva emessa, ex art. 2932 cod. civ., dal giudice civile, non ancora divenuta irrevocabile – Configurabilità del reato – Esclusione – Ragioni.

 




La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro l’amministrazione della giustizia, ha affermato che non è configurabile il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria fonte di obblighi, di cui all’art. 388, comma primo, cod. pen., nel caso di inosservanza degli obblighi nascenti da una sentenza costitutiva non ancora irrevocabile, emessa dal giudice civile ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., posto che la stessa spiega la sua efficacia con decorrenza “ex nunc”, sicché gli obblighi che ne derivano divengono, per il destinatario, attuali ed esecutivi solo con il suo passaggio in giudicato.

LA sentenza Cass. sez. VI pen n. 43306/2023 al link